Ordinanza n. 18/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina della Provincia di Foggia – Settore ambiente - n. 1700 del 10/10/2025 recante ad oggetto la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza 19,85 mw in località “masseria caccavone”, con installazione di moduli fotovoltaici n. 27.3024 su inseguitori solari monoassiali da 720 w cadauno, da ubicarsi nel comune di Serracapriola (FG). - del parere del Comitato VIA della Provincia di Foggia del 14/01/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina provinciale di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Serracapriola, unitamente al parere del Comitato VIA provinciale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina della Provincia di Foggia adottata nell’ambito dello screening preliminare previsto dall’art. 19 d.lgs. 152/2006 per un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 19,85 MW. Sono stati contestati anche il parere del Comitato VIA provinciale e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la controversia riguarda le valutazioni amministrative e tecniche compiute nello screening e, in particolare, i rilievi relativi alla genericità della relazione sul modello gestionale dell’attività agricola da svolgere a regime. Tale profilo incide sulla qualificazione dell’impianto come agrivoltaico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le censure non fossero assistite da idoneo fumus boni iuris, in considerazione della tipologia di procedimento previsto dall’art. 19 d.lgs. 152/2006 e della discrezionalità tecnica e amministrativa spettante all’Amministrazione in materia. Il Collegio ha inoltre valorizzato le carenze istruttorie rilevate nel provvedimento impugnato riguardo alla definizione del modello gestionale agricolo: la relazione prodotta dalla società è stata ritenuta generica e riferibile a qualsiasi realtà agricola. Tali rilievi assumono rilievo per la qualificazione dell’impianto e per stabilire se possa essere riconosciuta la natura agrivoltaica. Il pregiudizio dedotto è stato ritenuto recessivo, oltre che privo dei requisiti di gravità e irreparabilità, trattandosi di un pregiudizio prettamente patrimoniale. Sono stati riservati gli opportuni approfondimenti alla fase di merito e compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, nell’ambito del quale l’Amministrazione esercita valutazioni tecniche e amministrative rilevanti ai fini della decisione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la valutazione cautelare delle censure deve tenere conto dell’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa attribuita all’Amministrazione, sicché la sospensione dell’atto presuppone l’emersione di profili di illegittimità assistiti da un adeguato fumus boni iuris.
- La specificità e concretezza della documentazione relativa al modello gestionale agricolo costituiscono elementi rilevanti per qualificare un impianto come agrivoltaico; una relazione generica, non riferita alla concreta realtà agricola interessata, può giustificare rilievi istruttori dell’Amministrazione nello screening ambientale.
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale, ove non caratterizzato da gravità e irreparabilità, non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento, soprattutto quando la prognosi sul fumus boni iuris sia sfavorevole.
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