Cassazione Penale, Ordinanza n. 10733/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha escluso l'ammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, del secondo per genericità e del terzo per manifesta infondatezza, senza entrare nel merito della responsabilità penale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avesse riqualificato il fatto originariamente contestato come frode informatica in termini di riciclaggio, con conseguente lamentata violazione delle regole sulla competenza per materia e allungamento dei termini di prescrizione. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena, ma senza sviluppare specifiche censure puntuali rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata traduzione della sentenza di appello, assumendo una nullità per l'imputato alloglotto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che non era stato indicato un concreto e attuale risultato utile derivante dall'impugnazione; ha ritenuto il secondo motivo generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, perché la dedotta omessa traduzione richiede comunque la specifica allegazione di un interesse concreto, attuale e verificabile.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, c.p.p.
divieto di reformatio in peius
Il divieto di reformatio in peius viene riferito al trattamento sanzionatorio in senso stretto; il giudice di appello può attribuire al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, se la questione è strettamente connessa a un capo o punto della sentenza impugnato, senza violare tale divieto.
art. 640-ter c.p.
Norma di contestazione originaria del fatto, poi richiamata come qualificazione iniziale della condotta.
art. 648-bis c.p.
Norma richiamata come diversa qualificazione giuridica del fatto in appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica e non generica; la doglianza sulla pena è inammissibile se non indica gli elementi concreti posti a base della critica e non consente al giudice di comprendere i rilievi mossi.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando il ricorrente non alleghi un interesse concreto, attuale e immediato alla rimozione della decisione impugnata, non essendo sufficiente la mera aspirazione alla correttezza tecnico-giuridica del provvedimento.
- Il giudice di appello può attribuire al fatto una diversa e anche più grave qualificazione giuridica, purché la nuova qualificazione sia strettamente connessa a un capo o punto della sentenza devoluto; in tal caso non si configura violazione del divieto di reformatio in peius, che riguarda il trattamento sanzionatorio in senso stretto.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e intelligibili: una censura sulla pena è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare puntualmente gli elementi che sorreggono la doglianza.
- La dedotta omessa traduzione della sentenza da parte dell'imputato alloglotto non basta da sola a fondare l'impugnazione se non è allegato un pregiudizio concreto, attuale e verificabile, trattandosi di nullità a regime intermedio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →