Sentenza n. 4165/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 07325/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, adottato il 5 maggio 2017; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 7325/2024 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La richiedente aveva domandato il 27 settembre 2007 la regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio ERP già assegnato alla nonna, deceduta il 2 maggio 2007. Il diniego si fondava sul fatto che, alla data di riferimento del 20 novembre 2006 prevista dall’art. 53 della legge regionale Lazio n. 27/2006, l’alloggio era ancora legittimamente assegnato alla nonna e la nipote vi dimorava come ospite, senza far parte del nucleo familiare e senza titolo al subentro. Con il primo motivo d’appello è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 53, sostenendo che l’occupazione abusiva sarebbe iniziata già nel 2001 o, al più, nel 2004-2005, quando la nonna sarebbe stata ricoverata e non sarebbe più rientrata nell’alloggio; si è inoltre censurato il mancato svolgimento di una verificazione sulle date del ricovero. Con il secondo motivo è stata invocata la formazione del silenzio-assenso, essendo trascorsi oltre nove anni tra la domanda e il diniego, a fronte del termine di 24 mesi previsto per la definizione delle istanze. È stata infine denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori censure: mancata indicazione di data e numero degli atti dell’istruttoria d’ufficio, con conseguente difficoltà di esercitare l’accesso, e violazione del termine di 24 mesi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: la regolarizzazione prevista dall’art. 53 della legge regionale Lazio n. 27/2006 riguarda occupazioni sine titulo esistenti al 20 novembre 2006, mentre a quella data l’alloggio era legittimamente assegnato alla nonna e la nipote era una mera ospite, non appartenente al nucleo familiare e priva di diritto al subentro; inoltre, la domanda del 27 settembre 2007 era successiva al termine previsto e non riguardava un’occupazione abusiva riconducibile alle fattispecie contemplate dalla disciplina. Non è stato provato l’allontanamento della nonna nel 2004-2005: la relativa documentazione poteva essere acquisita dalla parte secondo il principio di vicinanza della prova, sicché non sussisteva l’obbligo del TAR di disporre una verificazione. Il secondo motivo è infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, nella materia dell’assegnazione e regolarizzazione degli alloggi ERP non opera il silenzio-assenso, in ragione della disciplina speciale, del meccanismo delle graduatorie e della natura sostanzialmente concessoria dell’assegnazione. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione degli estremi degli atti istruttori: gli atti interni non devono necessariamente essere numerati o protocollati e la loro mancata indicazione non impedisce di formulare una richiesta di accesso comprensiva di tutti gli atti confluiti nel procedimento. Quanto al termine di 24 mesi, la sua scadenza non produce né silenzio-assenso né silenzio-rigetto e, non essendo prevista dalla legge una conseguenza invalidante o decadenziale, il termine ha carattere ordinatorio/acceleratorio; il ritardo non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivo. Spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, l.r. Lazio 28 dicembre 2006, n. 27
La legge regionale Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, all’art. 53, comma 1, in deroga alle previgenti disposizioni sulla materia di cui alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 12, e 4 aprile 2000, n. 18, ha consentito la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti alla data del 20 novembre 2006;
La regolarizzazione è riservata alle occupazioni senza titolo già esistenti alla data del 20 novembre 2006; non vi rientra l’alloggio che a quella data era ancora legittimamente assegnato, né la mera ospitalità di una persona priva del titolo di assegnataria.
art. 12, commi 4 e 5, l.r. Lazio n. 12/1999
la nipote ed appellante -OMISSIS- era da qualificarsi come una sua mera ospite, che non era parte del nucleo familiare della nonna senza dunque diritto al subentro, così come regolato dalla legge regionale del Lazio n. 12 del 1999 (cfr. art. 12, commi 4 e 5);
La mera ospitalità presso l’assegnataria non comporta, di per sé, l’appartenenza al nucleo familiare né attribuisce il diritto al subentro nell’assegnazione, che va verificato secondo i presupposti stabiliti dalla disciplina regionale.
art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 241
Alla luce di quanto sopra partitamente evidenziato, anche il secondo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
Il silenzio-assenso previsto in via generale dall’art. 20 non si applica alle domande di assegnazione in regolarizzazione degli alloggi ERP, materia governata da disciplina speciale e caratterizzata dalla natura sostanzialmente concessoria dell’assegnazione e dalla comparazione degli interessi pubblici e privati.
art. 11 l.r. Lazio n. 11/2007
L’art. 11 della legge Regione Lazio n. 11 del 2007 prevede in effetti un simile termine onde definire le istanze di assegnazione in regolarizzazione degli alloggi abusivamente occupati ma non annette, all’infruttuosa scadenza del termine stesso, nessuna conseguenza in termini positivi (silenzio assenso, peraltro ontologicamente escluso in tale materia per le ragioni sopra esposte) oppure negativi (silenzio rigetto) per l’interessato.
Il termine di 24 mesi per definire le istanze è ordinatorio/acceleratorio perché la legge non collega alla sua scadenza né l’accoglimento tacito né il rigetto tacito della domanda.
art. 2-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine (...) conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato.
La violazione del termine procedimentale non rende di per sé illegittimo il provvedimento tardivo; il ritardo può rilevare sul piano della responsabilità dell’amministrazione quando ricorrono anche gli ulteriori presupposti richiesti.
Massime di principio
- La regolarizzazione straordinaria delle occupazioni di alloggi ERP prevista dall’art. 53, comma 1, l.r. Lazio n. 27/2006 presuppone che l’occupazione sine titulo sussista alla data del 20 novembre 2006. Se a quella data l’alloggio è ancora legittimamente assegnato a un terzo, la mera ospitalità del richiedente non configura un’occupazione abusiva suscettibile di regolarizzazione.
- Il termine di 24 mesi per definire le domande di regolarizzazione degli alloggi ERP non determina silenzio-assenso o silenzio-rigetto in mancanza di una previsione legislativa che attribuisca tali effetti; la sua inosservanza non comporta, da sola, l’illegittimità del provvedimento tardivo.
- Nelle controversie relative alla prova dell’assenza dell’assegnatario originario, la parte che invoca tale circostanza deve produrre la documentazione ragionevolmente acquisibile nella propria sfera di vicinanza probatoria. In assenza della dimostrazione dell’impossibilità di reperirla, non sorge l’obbligo del giudice di disporre una verificazione.
- Gli atti istruttori interni all’amministrazione non devono necessariamente essere formalizzati con data e numero di protocollo; la mancata indicazione dei relativi estremi non impedisce di per sé l’esercizio dell’accesso, che può essere richiesto con riferimento complessivo agli atti confluiti nel procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2025Sentenza n. 4150/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 22 mag 2025Sentenza n. 4434/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
- Sentenza · 22 mag 2025Sentenza n. 9860/2025 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 23 mag 2025Sentenza n. 3963/2025 - Napoli, Sezione 2
- Sentenza · 29 apr 2025Sentenza n. 3626/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
- Sentenza · 3 giu 2025Sentenza n. 4792/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →