Sentenza n. 4792/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11359/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 17 aprile 2014 del riconoscimento dell’indennità di trasferimento d’ufficio per l’assegnazione a nuove sedi dopo il superamento del 37° Corso di formazione vice ispettore
Esito
Favorevole al ricorrente (personale pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, graduati del Corpo forestale dello Stato, contestavano la sentenza del TAR Lazio n. 11359/2022 che aveva dichiarato irricevibili per tardività i loro ricorsi contro il diniego dell’indennità di trasferimento, perché le istanze erano state respinte con comunicazioni individuali già nel 2012. Deducevano, in primo luogo, che la pretesa all’indennità attiene a diritti soggettivi patrimoniali connessi al pubblico impiego e soggiace quindi alla prescrizione, non al termine decadenziale di sessanta giorni; in secondo luogo, che il TAR aveva erroneamente individuato quale atto impugnato i dinieghi individuali del 2012, mentre era stato impugnato il provvedimento del 17 aprile 2014 relativo agli interessati, con conseguente dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. Nel merito invocavano la legge n. 86/2001 e chiedevano l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi e ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Il Ministero sosteneva che l’assegnazione a una nuova sede conseguente al superamento volontario di una selezione interna non fosse un trasferimento d’ufficio. Il TAR aveva accolto il ricorso di altri otto interessati e dichiarato irricevibili quelli degli odierni appellanti.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato irricevibili i ricorsi degli appellanti: la pretesa all’indennità, in quanto diritto soggettivo connesso al rapporto di pubblico impiego, non è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l’impugnazione, ma al termine di prescrizione, che nella specie non era stato eccepito. Sul merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero aveva tempestivamente riproposto in appello la contestazione della spettanza del beneficio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; ha inoltre escluso che il riconoscimento già accordato dal TAR agli altri ricorrenti producesse giudicato interno anche per gli appellanti, poiché, pur in presenza di un ricorso unitario, i diritti azionati erano individuali. Ha quindi ritenuto che l’assegnazione conseguente alla selezione interna fosse qualificabile come trasferimento d’ufficio: essa rispondeva prioritariamente all’interesse pubblico alla copertura di funzioni superiori, diverse o di maggiore responsabilità, senza novazione o interruzione del rapporto di lavoro; la partecipazione volontaria alla selezione e l’eventuale assenso o disponibilità degli interessati non erano decisivi. Il Ministero non aveva dimostrato peculiarità o esigenze idonee a far prevalere l’interesse privato, né aveva contestato gli altri requisiti legali relativi alla distanza tra sedi e alla diversità dei Comuni. Il Consiglio ha annullato il diniego e accertato il diritto degli appellanti all’indennità. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
“Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (…), trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.”
Il beneficio spetta al personale ricompreso nella disposizione trasferito d’autorità in un Comune diverso; secondo i criteri applicati dal Collegio, è d’ufficio il trasferimento diretto in via primaria a soddisfare l’interesse pubblico, anche quando consegue a una selezione interna per l’assegnazione a funzioni superiori, diverse o di maggiore responsabilità, se il rapporto di impiego prosegue senza novazione o interruzione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
“secondo cui, per le parti diverse da quella appellante, è consentito riproporre le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado mediante semplice memoria difensiva (non notificata), da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime”
La parte appellata può riproporre con memoria difensiva non notificata le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado, purché la memoria sia depositata entro il termine previsto per la costituzione; nel caso concreto il Ministero aveva così tempestivamente riproposto la contestazione sul diritto all’indennità.
Massime di principio
- La pretesa alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, quando costituisce un diritto soggettivo patrimoniale connesso al rapporto di pubblico impiego, non è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, ma al termine di prescrizione.
- Ai fini dell’indennità di trasferimento, può qualificarsi come d’ufficio l’assegnazione a una sede diversa conseguente a una selezione interna quando essa è diretta in via primaria a soddisfare l’interesse pubblico alla copertura di funzioni superiori, spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità, e il rapporto di impiego prosegue senza novazione o interruzione. La partecipazione volontaria alla selezione o l’assenso dell’interessato non escludono, da soli, tale qualificazione.
- Quando un ricorso unitario è proposto da più soggetti per tutelare diritti individuali, il giudicato si forma sui singoli rapporti: la statuizione favorevole resa per alcuni ricorrenti non determina giudicato interno sulla spettanza del medesimo diritto per gli altri.
- In appello, la parte appellata può riproporre con memoria difensiva non notificata le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado, se la memoria è depositata entro il termine per la costituzione previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.
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