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Sentenza

Sentenza n. 4150/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. -OMISSIS-/2024.

Giustizia amministrativa202408875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non ammissione alla classe terza, confermato all’esito delle prove di recupero svolte nello scrutinio integrativo del 31 agosto 2024; in appello, sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro tale giudizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La madre dello studente, affetto da DSA e non ammesso per la seconda volta consecutiva alla classe terza di un liceo scientifico, ha appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il giudizio negativo seguito alle prove di recupero. Ha contestato, anzitutto, la composizione del Consiglio di classe nello scrutinio integrativo del 31 agosto 2024: secondo l’appellante, l’organico avrebbe dovuto coincidere con quello dello scrutinio di giugno e le sostituzioni dei docenti non erano adeguatamente documentate; ha inoltre dedotto che alcuni docenti intervenuti ad agosto non avrebbero potuto valutare il percorso dello studente nell’intero anno, richiamando anche un precedente del TAR. In secondo luogo, ha denunciato la violazione della disciplina sui DSA e dei criteri indicati nel piano didattico personalizzato (PDP): nelle prove di recupero di inglese e matematica sarebbe stato assegnato lo stesso numero di esercizi degli altri studenti, concedendo soltanto tempo aggiuntivo invece di ridurre quantitativamente i quesiti come previsto dal piano; ha contestato l’uso della stessa griglia di valutazione e l’insufficiente attuazione e aggiornamento del PDP durante l’anno. Ha dedotto, infine, l’erroneità della valutazione e della motivazione del giudizio di non ammissione, anche in relazione alle capacità e alle difficoltà dello studente.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il motivo sulla composizione del Consiglio di classe è infondato: l’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 consente che il Consiglio riunito per l’integrazione dello scrutinio abbia una composizione diversa da quella di giugno e prevede la sostituzione del componente assente con un docente della stessa disciplina. Nel caso concreto, la sostituzione della docente impegnata in un progetto all’estero e il rientro della titolare dopo la supplenza risultavano coerenti con tale disciplina; le irregolarità prospettate non dimostravano un errore o un’ingiustizia nella valutazione. È stata respinta anche la censura relativa al PDP e alle prove: il verbale attestava l’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; le Linee guida allegate al D.M. n. 5669/2011 ammettono l’assegnazione di tempo aggiuntivo in alternativa all’adattamento quantitativo, e la modalità adottata non era stata tempestivamente contestata. La normativa non impone una griglia di valutazione differenziata per gli alunni con DSA, ma richiede che la verifica tenga conto delle specifiche situazioni soggettive. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la non ammissione fosse fondata su una valutazione complessiva e ampiamente motivata del rendimento e del comportamento dello studente, non soltanto sugli esiti delle prove compensative, che erano comunque gravemente insufficienti. La dedotta mancata attuazione del PDP nel corso dell’anno non rende di per sé illegittimo il giudizio di non ammissione, in presenza di una motivazione complessiva riferita anche a diligenza, interesse e partecipazione. Spese del grado d’appello integralmente compensate per la delicatezza delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, O.M. 92/2007

    La procedura ha quindi rispettato le previsioni della richiamata O.M. 92/2007, che all’art. 8, comma 6, ultimo alinea, prevede che la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”, così’ come confermato dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/ luglio /2008.

    Lo scrutinio integrativo può essere svolto da un Consiglio di classe composto diversamente da quello riunito a giugno; in caso di assenza di un componente, è consentita la sostituzione con un docente della stessa disciplina.

  • art. 97 Cost.

    La procedura ha quindi rispettato le previsioni della richiamata O.M. 92/2007, che all’art. 8, comma 6, ultimo alinea, prevede che la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”, così’ come confermato dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/ luglio /2008, ed in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento che devono guidare l’attività amministrativa alla strega dell’art. 97 della Costituzione, essendo evidentemente necessario intervenire con le sostituzioni del personale che si rendono via via necessarie in un sistema ampio e complesso come quello dell’istruzione.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono compatibili con le sostituzioni dei docenti necessarie a garantire il funzionamento del servizio scolastico; non impongono di mantenere invariata la composizione del Consiglio di classe tra scrutinio ordinario e integrativo.

  • D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, Linee guida allegate

    In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola in-OMISSIS-.

    Le misure compensative previste per gli studenti con DSA possono essere configurate in modo alternativo: l’indicazione di un adattamento quantitativo degli esercizi non esclude, secondo le Linee guida applicate dal Collegio, l’assegnazione di tempi aggiuntivi.

  • D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Quanto, infine, alla doglianza per cui l’allievo sarebbe stato “valutato con la stessa griglia di valutazione dei suoi compagni di classe”, occorre sottolineare che, così come esattamente rilevato dal TAR, il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”.

    Per gli alunni con DSA non è prescritta una griglia di valutazione distinta da quella utilizzata per gli altri studenti; la valutazione deve tuttavia tenere conto delle specifiche situazioni soggettive dell’alunno.

  • art. 34 Cost.

    In linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.

    Le misure compensative per situazioni di svantaggio non eliminano la necessità che il giudizio scolastico consideri anche la meritevolezza, insieme alle capacità, all’impegno e al percorso complessivo dello studente.

Massime di principio

  • Lo scrutinio integrativo conseguente alla sospensione del giudizio può svolgersi con un Consiglio di classe composto diversamente da quello dello scrutinio di giugno; l’assenza di un componente consente la sua sostituzione con un docente della stessa disciplina, senza che il principio della valutazione complessiva dello studente imponga di congelare la composizione originaria del collegio.
  • Per gli studenti con DSA, l’adozione di misure compensative deve rispettare il piano didattico personalizzato e le indicazioni applicabili; tuttavia, l’indicazione dell’adattamento quantitativo delle prove non esclude, se le misure sono previste in alternativa, il ricorso a tempi aggiuntivi.
  • La normativa richiamata non impone l’uso di una griglia di valutazione differenziata per gli studenti con DSA, ma prescrive che la verifica e la valutazione tengano conto delle loro specifiche situazioni soggettive.
  • Il giudizio di non ammissione alla classe successiva può fondarsi su una valutazione complessiva e adeguatamente motivata del rendimento e del comportamento dello studente, non limitata all’esito delle prove di recupero; la mancata attuazione di misure previste dal piano didattico personalizzato durante l’anno non determina, da sola, l’illegittimità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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