Cassazione Penale, Sentenza n. 44/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza del giudice di rinvio per non aver riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cd. "ipotesi di lieve entità"). Denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge: mancato apprezzamento del modesto quantitativo, dell'assenza di sequestro per talune sostanze, della natura non occasionale ma comunque di lieve entità delle singole cessioni, e della prevalenza di precedenti giurisprudenziali (Sezioni Unite, Murolo). Inoltre censuravano il trattamento sanzionatorio (dimensionamento della pena, apprezzamento delle attenuanti generiche, aumento per continuazione) e, nel caso di Galiano, una presunta disparità di trattamento rispetto a una coimputata (Butruce) con posizione ritenuta similare. Per Galiano si contestava anche la determinazione della pena base e l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Amato, Franceschi e Palermo per motivi generici e manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso di Galiano per infondatezza. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del rinvio (nuovo e completo esame del materiale probatorio dopo annullamento per vizio di motivazione) che ha escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, alla luce della pluralità delle cessioni, della diversità delle sostanze, del numero di acquirenti, dei quantitativi ritenuti non modesti, della reiterazione nel tempo e della qualità dei ruoli degli imputati nell'organizzazione della piazza di spaccio. Sul piano sanzionatorio la Corte ha ritenuto congrua la pena determinata, molto prossima al minimo edittale (sette anni e 26.000 euro), osservando che in tale situazione una motivazione sintetica (es. "pena congrua") è sufficiente; gli aumenti per continuazione sono stati valutati come modesti e adeguatamente motivati. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso di Galiano con condanna alle spese; inammissibilità dei ricorsi degli altri tre con condanna alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ammenda di 3.000 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende per vizio colposo nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma che punisce la detenzione e cessione di stupefacenti. La Corte ha confermato la configurazione del reato nella sua forma ordinaria per i ricorrenti, ritenendo sussistenti elementi tipici quali più cessioni, varietà delle sostanze e reiterazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Ipotesi di "lieve entità" (attenuazione) non è stata riconosciuta perché la valutazione complessiva dei fattori sintomatici indicati dalla norma (numero e ripetizione delle cessioni, quantitativi, pluralità di acquirenti, diversa natura delle sostanze, ruolo nell'organizzazione) ha escluso la configurabilità della fattispecie attenuata.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente, quando la pena è prossima al minimo edittale, una motivazione sintetica (es. 'pena congrua'), mentre una motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
Codice penale, art. 69, quarto comma
Regola che limita la prevalenza delle attenuanti quando ricorra la recidiva: la Corte ha osservato che, nel caso di Amato e Palermo, le attenuanti sono state ritenute equivalenti alla recidiva e non prevalenti in base al disposto dell'art. 69, comma 4.
Codice penale, art. 132
Regole sulla continuazione e cumulazione delle pene: la Corte ha richiamato il principio che il giudice deve motivare l'aumento per ciascun reato satellite, ma ha ritenuto adeguata la motivazione quando gli aumenti sono di modesta entità e rispettano i limiti di proporzione previsti dall'art. 81 c.p.
Codice penale, art. 81, secondo comma
art. 81, secondo comma c.p.
Limiti di proporzione nel cumulo delle pene: citato come criterio di rispetto nella determinazione degli aumenti per continuazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione sanzionatoria per ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a un'ammenda a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio della motivazione, il giudice del rinvio compie un nuovo e completo esame del materiale probatorio e può giungere a valutazioni diverse, purché non si fondi su argomenti già ritenuti illogici dalla cassazione.
- Il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti i fattori: pluralità e reiterazione delle cessioni, varietà delle sostanze, numero di acquirenti, quantitativi, ruolo dell'imputato. Un singolo elemento isolato non è decisivo.
- Quantitativi non modesti, cessioni ripetute nel tempo, vendita a più acquirenti e ruolo di riferimento nella filiera di spaccio sono indizi forti che escludono l'attenuazione della lieve entità.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che indichi l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Una motivazione dettagliata è necessaria solo se la pena è di molto superiore alla media edittale.
- Gli aumenti di pena per continuazione richiedono una motivazione specifica proporzionata all'entità dell'aumento; aumenti di modesta entità possono essere motivati in termini meno analitici purché rispettino i limiti di proporzione e non configurino un cumulo materiale.
- Le censure generiche che non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata sono a rischio di inammissibilità: i motivi devono specificare le ragioni per cui la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illogica.
- Presunte disparità di trattamento tra coimputati vanno contestate evidenziando chiari elementi fattuali che giustificherebbero un diverso apprezzamento; differenze oggettive (es. numero e destinatari delle cessioni, ruolo nella rete di spaccio, intercettazioni) legittimano valutazioni difformi.
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