Sentenza del 29/09/2015 n. 4086 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, emessi ai fini IVA, IRPEF, IRAP e addizionali, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato il reddito di lavoro autonomo sulla base di un'indagine finanziaria sui conti bancari. Sono stati contestati il difetto di autorizzazione all'indagine finanziaria, il vizio di firma degli atti, l'assenza o insufficienza della prova delle operazioni bancarie, gli errori nei conteggi e l'illegittimità delle modalità di accertamento. L'Agenzia sosteneva invece la legittimità degli avvisi, richiamando gli inviti al contraddittorio, la delega di firma e la presunzione relativa ai versamenti e prelevamenti bancari non giustificati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto inutilizzabili le indagini finanziarie perché il provvedimento di autorizzazione prodotto dall'Ufficio non recava la firma del Direttore regionale. Inoltre, l'Agenzia non aveva prodotto gli estratti conto bancari necessari per verificare le operazioni contestate. È stata altresì richiamata la giurisprudenza secondo cui i prelevamenti non giustificati non costituiscono, per i lavoratori autonomi, presunzione di compensi evasi. La regolarità della firma degli avvisi è stata invece riconosciuta, poiché il funzionario risultava munito di delega. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 32, punto 2, D.P.R. 600/1973
La disposizione è richiamata in relazione agli inviti al contraddittorio e alla possibilità per il contribuente di dimostrare l'estraneità delle operazioni finanziarie contestate.
Legge 241/1990
L'Agenzia ha sostenuto che la contribuente avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso all'autorizzazione dell'indagine finanziaria; tale argomento non ha però superato la rilevanza del difetto formale riscontrato dal giudice nell'autorizzazione prodotta.
Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
La pronuncia ha escluso l'automatica rilevanza presuntiva dei prelevamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi.
Sentenza Corte di cassazione n. 4585/2015
Recependo la sentenza della Corte costituzionale, ha confermato che i prelevamenti non giustificati non possono essere automaticamente considerati compensi o redditi evasi dei lavoratori autonomi; restano invece potenzialmente rilevanti i versamenti non giustificati.
Massime di principio
- In un accertamento bancario nei confronti di un lavoratore autonomo, i prelevamenti non giustificati non possono essere considerati automaticamente compensi non dichiarati; l'Ufficio deve disporre di ulteriori elementi probatori.
- I versamenti bancari non giustificati possono invece fondare una presunzione di compensi non dichiarati, purché l'Amministrazione produca documentazione completa e consenta di verificare concretamente le singole operazioni.
- L'autorizzazione all'indagine finanziaria deve risultare validamente adottata e sottoscritta dall'organo competente; la mancanza della firma può comportare l'inutilizzabilità dei dati bancari acquisiti.
- L'Amministrazione deve produrre gli estratti conto e la documentazione bancaria su cui fonda l'accertamento. La loro mancata produzione può impedire al giudice di controllare le operazioni contestate e indebolire o rendere inutilizzabile l'accertamento.
- La validità della firma dell'avviso dipende dalla dimostrazione della delega del funzionario sottoscrittore; una delega documentata può sanare la contestazione relativa alla sottoscrizione.
- La decisione riguarda le specifiche carenze documentali e motivazionali accertate nel caso concreto: non ogni irregolarità formale comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento, ma l'assenza di elementi essenziali può determinare l'inutilizzabilità della prova.
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