Sentenza del 30/11/2022 n. 35180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva rettificato il prezzo di vendita di tre unità immobiliari cedute dalla Zedilm Srl (società a ristretta partecipazione di cui A.A. era socio) per gli anni 2005-2006 e aveva imputato ad A.A. utili extracontabili ai fini IRPEF. Il contribuente impugnava l'avviso: la CTP aveva accolto il ricorso per le vendite 2005 (decadenza dell'Ufficio) e respinto per la vendita del 6/3/2006 (fattura emessa nel 2005). La CTR, in appello, confermò l'imputazione al 2006 in base all'art.109 TUIR (rilevanza dell'atto dell'ufficiale rogante), ritenne trasferita l'obbligazione tributaria al socio per cancellazione della società (art.38 DPR 600/1973) e rideterminò il valore del bene facendo riferimento principalmente alle quotazioni OMI, escludendo valore probatorio alle stime di un'agenzia immobiliare (Tecnocasa). A.A. ricorse in Cassazione deducendo, tra l'altro, erronea valorizzazione probatoria dei valori OMI, vizio nell'applicazione delle norme sull'accertamento induttivo (art.39 DPR 600/1973) e questioni di prova documentale e di efficacia dell'accertamento.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il quarto motivo: ha affermato che le quotazioni OMI, di per sé, non sono idonee a costituire unico elemento probatorio idoneo a rettificare il valore di un immobile ai fini dell'accertamento, poiché rappresentano valori di larga massima e devono essere integrate da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La CTR aveva escluso le valutazioni dell'agenzia immobiliare ma si era poi basata esclusivamente sulle quotazioni OMI: questo non è sufficiente. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l'Agenzia è condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità (Euro 6.000,00 compensi + Euro 200,00 esborsi + 15% spese generali, IVA e Cpa).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d-bis)
Disciplina l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni; la Corte richiama che dopo la modifica della Legge Comunitaria 2008 non esiste più una presunzione legale relativa e che le presunzioni semplici possono essere usate purché siano gravi, precise e concordanti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3
Regola il trasferimento dell'obbligazione tributaria in caso di cancellazione della società; la CTR aveva ritenuto corretto il trasferimento dell'obbligazione al socio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Norma procedurale relativa all'invito a fornire chiarimenti/dati; il ricorrente contestava l'uso dell'invito notificato alla società estinta come presupposto dell'accertamento induttivo.
D.P.R. 633/1972, art. 54
Richiamato in rapporto alle presunzioni per il valore normale ai fini IVA; la giurisprudenza richiede che le presunzioni siano integrate da ulteriori indizi.
T.U.I.R. art. 109
Riguarda il periodo di imposizione e il criterio di competenza; la CTR aveva ritenuto determinante la data di formazione dell'atto dell'ufficiale rogante per l'imputazione al 2006.
Codice Civile, artt. 2495 e 2193
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla natura delle scritture e delle responsabilità societarie; citate per contestare i presupposti dell'accertamento.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729 (prove)
Riguardano l'onere della prova e la prova testimoniale/documentale; il ricorrente contestava l'assenza di prova dell'effettivo pagamento nel 2005.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Principio sulla valutazione della prova; il ricorrente deduceva violazione per la scarsa motivazione nel valorizzare le prove.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n.3 (motivi di cassazione)
Base giuridica per i motivi di cassazione per falsa applicazione della legge e violazione di norme di diritto; usato dal ricorrente per dedurre errori di diritto.
Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), art. 24, comma 5
Modifica art.39 DPR 600/1973 eliminando la presunzione legale relativa e ripristinando l'ambito delle presunzioni semplici; principio centrale per la decisione della Corte.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamato in rapporto ai diritti di difesa e alla correttezza procedurale; il ricorrente lamentava violazioni connesse all'uso delle prove.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norme sulla sospensione dei giudizi e definizione agevolata; il ricorrente aveva depositato istanza di sospensione senza poi perfezionare la definizione agevolata.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI, prese da sole, costituiscono valori di larga massima e non possono costituire l'unico elemento probatorio per rettificare il valore di un immobile: occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
- Dopo la Legge Comunitaria 2008 (modifica art.39 DPR 600/1973) l'accertamento induttivo deve fondarsi su presunzioni semplici combinate con elementi probatori aggiuntivi; non esiste più una presunzione legale relativa automatica sul valore degli immobili.
- Se l'Ufficio esclude o non documenta adeguatamente le proprie stime alternative (es. perplessità sulla genesi di valutazioni di agenzie), non può poi limitarsi a richiamare esclusivamente le quotazioni OMI per fondare la rettifica.
- La data di formazione dell'atto (atto dell'ufficiale rogante) è rilevante per l'imputazione dell'evento al periodo d'imposta (art.109 TUIR), ma la rilevanza contabile/fiscale deve essere supportata da prove adeguate sul pagamento/corrispettivo.
- In ipotesi di cancellazione della società, l'obbligazione tributaria può trasferirsi ai soci (art.38 DPR 600/1973), ma anche questo trasferimento e i relativi presupposti vanno correttamente motivati e provati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 1393 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3994 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5538 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →