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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva, a - del provvedimento notificato in data 16.10.2025, prot. n. 20250049490 del 7.10.2025, con cui si è disposta l’inefficacia della SCIA del 2.05.2023 prot. n. 26430, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell’immobile ad uso deposito sito in località agro di via Bagnara, frazione S. Lucia; b- ove occorra, e per quanto di ragione, della Determina Dirigenziale RG 1607 del 22.07.2020, di cui si ignora il contenuto e la portata, richiamata per relationem nel provvedimento sub a); c - ove occorra, e per quanto di ragione, della nota del 27.09.2024 prot. n. 49876, di cui si ignora il contenuto e la portata, richiamata per relationem nel provvedimento sub a); d - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.

Giustizia amministrativa202502017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato definitivamente l’inefficacia della SCIA relativa a lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico di un immobile ad uso deposito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui era stata dichiarata l’inefficacia della SCIA, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, illogicità manifesta, travisamento ed erroneità, sostenendo di aver dimostrato lo stato legittimo dell’immobile mediante aerofotogrammetria del 1956, planimetrie e atti di trasferimento, dai quali sarebbe emersa la preesistenza del manufatto. Con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, illogicità manifesta, travisamento ed erroneità, contestando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica e, comunque, documentando di aver presentato la relativa istanza nel corso del procedimento, su indicazione dello stesso Comune. L’Amministrazione aveva inizialmente rilevato difformità tra lo stato rappresentato nei grafici e quello risultante dalle fotografie, carenze documentali, possibile formazione di nuova volumetria, mancata prova dello stato legittimo e ricadenza dell’immobile in area sottoposta a tutela paesaggistica. Dopo le integrazioni documentali, il provvedimento definitivo aveva tuttavia affermato in modo generico che lo stato legittimo non risultava ancora comprovato e che mancava l’autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della SCIA. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse assolto almeno all’onere di allegazione, producendo elementi documentali potenzialmente rilevanti per dimostrare la preesistenza e lo stato legittimo dell’immobile, nonché presentando l’istanza di autorizzazione paesaggistica richiesta dal Comune. L’Amministrazione non ha spiegato, nel procedimento, per quali ragioni tali elementi non fossero adeguati o sufficienti, né ha indicato specifici elementi di contrasto rispetto alla documentazione prodotta. La formula secondo cui lo stato legittimo non sarebbe stato “ancora” comprovato è stata giudicata assiomatica e priva di adeguata motivazione. Gli elementi depositati dal Comune soltanto nel giudizio, consistenti in aerofotogrammetrie ritenute idonee a smentire la ricostruzione della ricorrente, non hanno integrato l’istruttoria procedimentale e non potevano essere utilizzati per introdurre una motivazione postuma. Il vizio accertato è stato quindi individuato nella carenza di motivazione e di istruttoria. L’annullamento è disposto senza pregiudicare l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti: il Comune dovrà rivalutare la documentazione acquisita nel procedimento e adottare un nuovo atto, indicando in modo articolato le ragioni dell’eventuale assenso o diniego. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile costituisce presupposto rilevante, ma l’Amministrazione deve valutare e motivare specificamente sulle documentazioni e sugli elementi indiziari prodotti dall’interessato.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La necessità dell’autorizzazione paesaggistica può costituire ragione ostativa alla pratica edilizia, ma la relativa valutazione deve confrontarsi con la documentazione e con l’eventuale istanza autorizzatoria presentata nel procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando il privato produce elementi documentali o indiziari idonei, almeno astrattamente, a dimostrare lo stato legittimo di un immobile, l’Amministrazione non può limitarsi ad affermare apoditticamente che tale stato non è comprovato, ma deve indicare specificamente le ragioni dell’inadeguatezza o dell’insufficienza della documentazione e gli eventuali elementi contrari emersi dall’istruttoria.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve essere formata nel procedimento e deve confrontarsi con gli apporti istruttori e documentali acquisiti; gli elementi introdotti per la prima volta dall’Amministrazione nel giudizio non possono integrare ex post una motivazione originariamente carente.
  • La presentazione, nel corso del procedimento, dell’istanza di autorizzazione paesaggistica richiesta dall’Amministrazione impone a quest’ultima di considerarla nella decisione finale e di spiegare, ove intenda comunque dichiarare inefficace la SCIA, le ragioni per cui tale adempimento non sia sufficiente o non consenta la prosecuzione dell’attività.
  • L’annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione e istruttoria non comporta automaticamente l’assenso sull’intervento edilizio, ma impone all’Amministrazione la riedizione del potere mediante una nuova valutazione della documentazione e un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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