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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado condannando Lorenzini e Cerasuolo per reati fallimentari: bancarotta impropria per omissione sistematica di versamenti di imposte e contributi (operazioni dolose) e bancarotta distrattiva in relazione alla cessione dell'azienda Dalmata a Varo s.r.l. per prezzo fittizio con conseguente sottrazione dell'asset produttivo. Lorenzini ha articolato quattro motivi: (1) contestazione della qualificazione come bancarotta impropria per presunta non sistematicità delle omissioni e mancanza di dolo, (2) contestazione della qualificazione dei negozi (cessione e successivi affitti) come distrattivi, sostenendo finalità legittima di salvataggio dell'attività e assenza di collegamenti con le affittuarie, (3) violazione dell'art. 523 c.p.p. per la presunta revoca tacita della costituzione di parte civile a causa di tardive conclusioni scritte, (4) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e prevalenza sulle aggravanti. Cerasuolo ha presentato ricorso separato ma è deceduto, con allegato certificato di morte.

La decisione

La Corte di Cassazione: - Ha preso atto del decesso di Cerasuolo e ha annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti per estinzione dei reati per morte dell'imputato. - Ha rigettato il primo motivo di Lorenzini: confermata la responsabilità per bancarotta impropria derivante dal sistematico omesso versamento di imposte e contributi, ritenuto elemento doloso e volto ad autofinanziamento illecito della società, in linea con la giurisprudenza consolidata. - Ha accolto in parte il secondo motivo con riguardo alla bancarotta distrattiva: la Corte ha rilevato gravi lacune logico-motivazionali nella ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito (mancata spiegazione di come e perchè la cessione e i successivi affitti, anche a soggetti estranei, dimostrassero la volontà fraudolenta di mantenere la gestione o sottrarre l'asset ai creditori), pertanto ha annullato la sentenza nei confronti di Lorenzini per il reato di bancarotta distrattiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano (anche per eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio). - Il terzo motivo (art. 523 c.p.p.) è stato ritenuto infondato: il deposito tardivo delle conclusioni della parte civile, se la costituzione non è stata contestata e le conclusioni sono state comunque depositate, non comporta revoca tacita. - Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alla prevalenza delle attenuanti, è stato tratto in considerazione come assorbito dalla riapertura del giudizio sulla bancarotta distrattiva.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti entro cui Lorenzini ha articolato i motivi.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare (LF)

    Richiamato come riferimento alla bancarotta fraudolenta fallimentare: la Corte conferma che le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

  • art. 216 legge fallimentare (LF)

    Norma relativa alla bancarotta distrattiva; la Corte ha verificato che la motivazione di merito non ha adeguatamente spiegato la sussunzione della cessione e successivi affitti nella fattispecie distrattiva, giustificando il rinvio.

  • art. 217 legge fallimentare (LF)

    Richiamata dalla difesa per distinguere la condotta imprudente (art. 217) dalla condotta dolosa; la Corte richiama la necessità di una valutazione ex ante della fraudolenza.

  • art. 523, comma 2 c.p.p.

    Riferimento alla facoltà di parola per ultimi dell'imputato e del difensore: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito, stabilendo che il deposito tardivo delle conclusioni della parte civile non equivale necessariamente a revoca tacita della costituzione quando essa non è stata contestata e le attività sono comunque svolte.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti; la questione è stata ritenuta assorbita in relazione al rinvio per la bancarotta distrattiva, che potrà comportare riconsiderazione del trattamento.

  • art. 445, comma 2 c.p.p.

    Richiamata in relazione a precedenti penali estinti; utilizzata per contestualizzare la valutazione delle circostanze personali dell'imputato.

Massime di principio

  • La reiterazione sistematica di omissioni contributive e fiscali può integrare il dolo nella bancarotta impropria: anche versamenti parziali non escludono la sistematicità quando le omissioni si ripetono per più esercizi e concorrono ad aggravare il dissesto.
  • Per qualificare come distrattiva una cessione di azienda e successive operazioni è necessario che la motivazione di merito spieghi in modo non tautologico la connessione tra i negozi e l'intento di sottrarre beni ai creditori: elementi tipici sono riconducibilità societaria, simultaneità delle sedi, costituzione e operazioni sospette, mancata controprestazione e prosecuzione dell'attività sotto controllo degli imputati.
  • La valutazione della fraudolenza nei reati fallimentari deve essere condotta ex ante, non sulla base del solo esito dell'operazione (non si può inferire automaticamente frode dal fallimento degli affittuari a pagare).
  • Il deposito tardivo delle conclusioni della parte civile non determina automaticamente una revoca tacita della costituzione: ciò vale quando la costituzione non è stata contestata, le conclusioni sono comunque depositate e non è provato che l'imputato abbia richiesto espressamente di avere per ultimo la parola.
  • La morte dell'imputato determina l'estinzione dei reati e l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.
  • La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza di merito e disporre rinvio limitatamente ai profili in cui riscontri vizi di motivazione o di istruzione, lasciando ferme le altre statuizioni confermate.

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