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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27682/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato già giudicato dalla Corte di appello di Perugia con sentenza dell'08/07/2025. Dal testo emerge che l'imputato si trovava in affidamento in prova e lamentava, con il primo motivo, un profilo relativo alla mancata partecipazione all'udienza di appello; con il secondo motivo contestava il diniego della pena sostitutiva, sostenendo implicitamente l'assenza di una prognosi sfavorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha osservato che, essendo il ricorrente sottoposto a misura alternativa, era onere dello stesso attivarsi presso il Magistrato di sorveglianza per ottenere l'autorizzazione a partecipare all'udienza, senza che risulti anche sollevata eccezione dal difensore in sede di appello; quanto al secondo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la prognosi negativa posta a base del diniego della pena sostitutiva, senza vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 99 disp. att. c.p.p.

    non emerge dal testo una norma specifica diversa dal riferimento alla partecipazione all'udienza; il provvedimento si fonda principalmente su principi processuali desumibili dalla motivazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'imputato si trovi in affidamento in prova o in altra misura alternativa, la partecipazione all'udienza di impugnazione non è automatica: l'interessato deve attivarsi per ottenere la necessaria autorizzazione dell'autorità di sorveglianza.
  • La mancata eccezione del difensore in udienza indebolisce radicalmente una doglianza relativa alla partecipazione al giudizio, soprattutto se il motivo è formulato in termini congetturali.
  • Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando contesta il diniego di una pena sostitutiva senza confrontarsi con una motivazione di merito della Corte territoriale che abbia espresso una prognosi negativa logicamente e adeguatamente argomentata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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