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Sentenza

Sentenza n. 4219/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 28/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 28 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a fissare l'appuntamento entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sulla base del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione contro il silenzio e della richiesta di accertamento dell'obbligo di provvedere; l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso ha reso non più attuale la pretesa azionata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il soddisfacimento della pretesa sostanziale durante il giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti

    Individua il quadro normativo europeo richiamato per la presentazione della domanda di visto; non è oggetto di una specifica interpretazione ulteriore nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e comportare la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora definita nel merito la domanda sostanziale cui il procedimento è finalizzato.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio contro il silenzio, l'amministrazione attiva il procedimento richiesto, facendo venir meno l'interesse attuale all'accertamento dell'obbligo di provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il periodo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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