Direttiva 2001/102
Direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina comunitaria sui mangimi per introdurre limiti massimi armonizzati per le diossine e, in prospettiva, per i PCB diossina-simili. L’intervento nasce dall’esigenza di ridurre l’esposizione umana attraverso la filiera alimentare, considerato che la contaminazione dei mangimi si trasferisce agli alimenti di origine animale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2002 e applicarle dalla stessa data. La direttiva prevede inoltre revisioni dei livelli fissati entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2006.
Modifica la direttiva 1999/29/CE introducendo limiti massimi e misure di controllo per diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento interno, e incide sulla disciplina dei mangimi, in particolare degli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE relativi a sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Riguarda i materiali costituenti dei mangimi e i mangimi composti, con attenzione specifica ai prodotti di origine animale e vegetale, ai grassi animali, alle farine e agli oli di pesce, ai foraggi e ai materiali destinati agli animali da pelliccia; sono previste esclusioni puntuali per il pesce fresco consegnato direttamente e usato senza lavorazione intermedia per mangimi destinati agli animali da pelliccia.
Direttiva 2001/102/CE: limiti per diossine e PCB diossina-simili nei mangimi
La direttiva interviene sulla direttiva 1999/29/CE per rafforzare la disciplina delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Il legislatore europeo muove dall’esigenza di ridurre l’esposizione umana alle diossine attraverso un approccio integrato lungo l’intera filiera alimentare, dal mangime all’alimento di origine animale.
Finalità e contesto scientifico
La direttiva è fondata su considerazioni di rischio tossicologico e sanitario: le diossine e i PCB diossina-simili sono persistenti, si accumulano nella catena alimentare e costituiscono una fonte rilevante di esposizione per l’uomo, in larga parte tramite alimenti di origine animale. I considerando richiamano i pareri scientifici dell’SCF e dello SCAN, la definizione di una dose settimanale tollerabile pari a 14 pg OMS-TEQ/kg di peso corporeo e la necessità di misure concrete per ridurre la contaminazione dei mangimi e, di riflesso, degli alimenti.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda gli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE, con particolare riferimento ai limiti massimi per:
- diossine;
- PCB diossina-simili, che al momento della direttiva non sono ancora pienamente integrati nei livelli massimi ma sono oggetto di monitoraggio e di futura inclusione.
Il testo chiarisce che i limiti sono fissati come concentrazioni "upperbound", cioè assumendo pari al limite di determinazione i valori dei congeneri inferiori a tale soglia.
Logica regolatoria: limiti massimi, revisione e prevenzione
Il provvedimento non si limita a introdurre limiti quantitativi, ma si inserisce in una strategia più ampia di riduzione progressiva della contaminazione. I considerando evidenziano che:
- i livelli massimi devono prevenire esposizioni eccessive degli animali e impedire la circolazione di mangimi troppo contaminati;
- i livelli devono essere sufficientemente rigorosi ma fattibili, tenendo conto della contaminazione di fondo;
- è necessario un approccio proattivo, con soglie di azione e valori obiettivo, oltre a misure per ridurre le emissioni;
- è opportuno evitare la miscelazione di materiali o mangimi conformi con materiali o mangimi non conformi.
La direttiva richiama inoltre l’obiettivo di una riduzione complessiva di almeno il 25% dell’esposizione umana alle diossine entro il 2006.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2002, adottando e pubblicando le misure nazionali necessarie e applicandole dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione i testi nazionali adottati.
Revisione dei limiti
La direttiva introduce un meccanismo di revisione in due fasi:
- prima revisione entro il 31 dicembre 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare per includere questi ultimi nei livelli da fissare;
- ulteriore revisione entro il 31 dicembre 2006, finalizzata a ridurre in modo significativo i livelli massimi.
Si tratta di una scelta rilevante per gli operatori, perché segnala la natura dinamica della disciplina e la probabilità di un successivo irrigidimento degli standard.
Eccezioni e precisazioni tecniche
L’allegato contiene anche una specifica eccezione: il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per animali da pelliccia è esente dal limite superiore. Tuttavia, i prodotti e le proteine animali lavorate derivati da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e non possono essere somministrati ad animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri. La sua efficacia sostanziale, per gli operatori economici, dipende però dal successivo recepimento nazionale entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 1999/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE secondo l’allegato della direttiva 2001/102/CE, con introduzione di limiti massimi per diossine e PCB diossina-simili nei materiali per mangimi e nei mangimi.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2002. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni nazionali adottate.
Revisione dei livelli massimi
L’articolo 3 prevede una prima revisione delle disposizioni modificate entro il 31 dicembre 2004 sulla base di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare per includere i PCB diossina-simili nei livelli da fissare. È prevista una seconda revisione entro il 31 dicembre 2006 per ridurre in modo significativo i livelli massimi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Contenuto tecnico degli allegati
L’allegato modifica le note tecniche degli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE: introduce il criterio delle concentrazioni "upperbound", chiarisce che i limiti saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2004 e nuovamente entro il 31 dicembre 2006, e prevede che il pesce fresco consegnato direttamente e usato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per animali da pelliccia sia esente dal limite superiore; resta vietato l’impiego nella catena alimentare dei prodotti e delle proteine animali lavorate provenienti da tali animali.
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