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direttiva

Direttiva 2001/85

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

Normativa europea32001L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza le prescrizioni tecniche per l’omologazione CE degli autobus e pullman destinati al trasporto passeggeri con più di otto posti oltre il conducente, per eliminare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno. Stabilisce requisiti dettagliati su sicurezza, uscite, resistenza della sovrastruttura, porte, corsie, sedili, dispositivi di emergenza e illuminazione, e contiene un capitolo specifico sull’accessibilità per persone con ridotta capacità motoria e utenti di sedia a rotelle. Impone il recepimento entro il 13 agosto 2003, con applicazione graduale delle norme di immissione sul mercato e immatricolazione dal 13 agosto 2003, dal 13 febbraio 2004 e dal 13 febbraio 2005.

Disposizioni tecniche armonizzate per l’omologazione CE degli autobus e pullman con più di otto posti oltre il conducente, incluse regole di accessibilità per persone a mobilità ridotta e modifiche alle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M2 e M3 destinati al trasporto di passeggeri con più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, inclusi veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati, nonché alle carrozzerie omologate come entità tecnica e ai tipi di veicolo muniti di tale carrozzeria. Sono previste esclusioni per veicoli per trasporto di sicurezza di persone, ambulanze, veicoli fuoristrada e scuolabus; alcune prescrizioni si applicano solo in quanto compatibili con la funzione del veicolo per i veicoli di polizia, sicurezza e forze armate e per veicoli con sedili utilizzabili solo a veicolo fermo. Il regime contiene disposizioni specifiche per i veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, per i veicoli a pianale ribassato, per i veicoli a due piani e per i veicoli accessibili alle persone con ridotta capacità motoria e in sedia a rotelle.

Direttiva 2001/85/CE: disposizioni speciali per autobus e pullman

La direttiva mira ad armonizzare a livello dell’Unione le prescrizioni tecniche applicabili ai veicoli destinati al trasporto passeggeri con più di otto posti a sedere oltre al conducente, così da rimuovere ostacoli alla circolazione nel mercato interno e consentire l’omologazione CE. Il testo collega espressamente l’obiettivo di sicurezza dei passeggeri con quello di accessibilità per le persone con ridotta capacità motoria, incluse le persone su sedia a rotelle.

Obiettivi e contesto normativo

I considerando spiegano che le difformità tra le legislazioni nazionali in materia di requisiti tecnici per autobus e pullman ostacolavano l’immissione sul mercato nella Comunità. La soluzione scelta è l’adozione di prescrizioni comuni, complementari o sostitutive delle norme nazionali, anche per rendere applicabile la procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva si inserisce quindi come direttiva particolare del sistema europeo di omologazione dei veicoli.

Ambito di applicazione

L’allegato I si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M2 e M3. Sono esclusi i veicoli per il trasporto di sicurezza di persone, le ambulanze, i veicoli fuoristrada e gli scuolabus, questi ultimi fino a futura modifica della direttiva. Per i veicoli impiegati da polizia, forze di sicurezza e forze armate, e per quelli con sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, le prescrizioni valgono solo nei limiti della compatibilità con la loro funzione.

Definizioni e classificazione dei veicoli

L’articolo 1 rimanda alle categorie M2 e M3 della direttiva 70/156/CEE e alla nozione di carrozzeria come entità tecnica. L’allegato I introduce una classificazione in classi I, II, III, A e B, distinta in base alla capacità passeggeri e alla presenza di spazi per persone in piedi. Vengono inoltre definite nozioni operative essenziali per la progettazione e l’omologazione: veicolo snodato, veicolo a due piani, autobus a pianale ribassato, corsia, spazio di accesso, porta di sicurezza, finestrino di sicurezza, botola di evacuazione, sedile riservato, dispositivo di salita e discesa, sistema di abbassamento, elevatore e rampa.

Regime di omologazione e date di applicazione

Dal 13 agosto 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione, per motivi attinenti alla materia disciplinata, se il veicolo o la carrozzeria soddisfano la direttiva e i suoi allegati. Dal 13 febbraio 2004 gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE a tipi non conformi e possono vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi e carrozzerie nuove non conformi. Dal 13 febbraio 2005 può essere imposto il divieto anche per i veicoli nuovi e le carrozzerie nuove già omologati conformemente al regime transitorio del paragrafo 2.

Recepimento e disciplina applicabile agli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 13 agosto 2003 le disposizioni di recepimento e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Omologazione CE di tipo di veicolo e di carrozzeria

La procedura di omologazione richiede una domanda presentata dal costruttore; se il veicolo è ottenuto assemblando telaio e carrozzeria già omologata, il termine costruttore si riferisce all’assemblatore. La documentazione informativa è articolata in sottoappendici distinte per tipo di veicolo, tipo di carrozzeria e veicolo dotato di carrozzeria già omologata come entità tecnica. Il servizio tecnico riceve un veicolo o una carrozzeria rappresentativi per le prove e, se i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata l’omologazione CE con numero univoco e relativa marcatura della carrozzeria.

Sicurezza strutturale, stabilità e protezione contro l’incendio

La direttiva contiene prescrizioni dettagliate sulla stabilità del veicolo, con prova di ribaltamento a 28 gradi o, in alternativa, metodo di calcolo matematico; per le sovrastrutture è prevista anche una disciplina specifica sulla resistenza in caso di ribaltamento. Nei vani motore e nei circuiti elettrici sono imposte misure contro l’innesco e l’accumulo di materiali combustibili, oltre a regole su isolamento, fusibili, protezioni dei cavi, batteria, estintori e pronto soccorso. Gli importi minimi per gli estintori e gli spazi dedicati variano per classi di veicolo e per veicoli a due piani.

Uscite, porte, finestre e botole

Una parte centrale della direttiva riguarda numero, distribuzione e dimensioni delle uscite, con differenziazione tra veicoli sopra e sotto 22 passeggeri. Sono disciplinate porte di accesso, porte di sicurezza, finestrini di sicurezza e botole di evacuazione, incluse le condizioni di apertura, chiusura, sicurezza in marcia, dispositivi di emergenza, allarmi ottici e acustici, iscrizioni e simboli. Per le porte servocomandate e automatiche si prevedono regole su comandi, riapertura in caso di ostacolo, interruzione del movimento, allarme per porta non chiusa e blocco dell’avviamento. Sono inoltre previste iscrizioni multilingue di emergenza, tra cui la dicitura "Uscita di sicurezza".

Finiture interne, corsie, sedili e mancorrenti

L’allegato I disciplina in modo minuzioso l’accesso alle porte, le corsie, la pendenza massima, i gradini, le altezze libere, la disposizione dei sedili, lo spazio per i passeggeri seduti e in piedi, e i requisiti per strapuntini e sedili riservati. Sono previsti mancorrenti e maniglie con dimensioni minime, ubicazione e requisiti di presa, nonché una protezione del pozzetto gradini. Vengono anche fissate prescrizioni sulle cappelliere, sui vani bagagli, sulle botole di pavimento e sul posizionamento del materiale audiovisivo, che non deve rientrare nel campo visivo del conducente.

Accessibilità per persone con ridotta capacità motoria e persone su sedia a rotelle

L’allegato VII è il cuore delle prescrizioni di accessibilità. Esso richiede un primo gradino contenuto entro altezze massime variabili per classe di veicolo, sedili riservati in numero minimo, spazi adeguati per cani guida, braccioli mobili, mancorrenti, dispositivi di comunicazione con il conducente, pittogrammi specifici, pendenze contenute e rivestimenti antiscivolo. Per le sedie a rotelle sono previsti spazi dedicati, porte adeguate, accesso con sedia di riferimento, sistemi di ritenuta o sistemi alternativi con prove statiche e dinamiche articolate, oltre a regole su comandi, illuminazione e dispositivi di salita e discesa (sistema di abbassamento, elevatore e rampa). Le prescrizioni sono molto dettagliate su forze di prova, tempi di applicazione e caratteristiche costruttive dei dispositivi.

Veicoli a due piani

L’allegato VIII contiene le regole specifiche per gli autobus a due piani, precisando che, salvo quanto diversamente disposto, si applicano comunque le prescrizioni base dell’allegato I. Si prevedono due porte al piano inferiore, uscite e uscite di sicurezza determinate separatamente per ciascun piano, botole sul tetto del piano superiore, scale interne e mezza scala, regole di ubicazione delle uscite e di collegamento tra i piani, altezze minime delle corsie e protezione del pozzetto scala. Sono inoltre previste prescrizioni sul numero di estintori e sulla protezione imbottita del parabrezza anteriore davanti ai sedili del piano superiore.

Rapporti con la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 97/27/CE

La direttiva modifica la direttiva quadro 70/156/CEE per integrare le nuove specifiche di omologazione e adeguare i documenti e le tabelle di riferimento. Modifica anche la direttiva 97/27/CE, in particolare con nuove definizioni coerenti di autobus di linea o granturismo, autosnodato e autobus a due piani. L’allegato IX disciplina infine la logica dell’omologazione della carrozzeria come entità tecnica e del successivo veicolo completo dotato di tale carrozzeria, chiarendo quali elementi devono ancora essere verificati in ciascuna fase.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

Pur imponendo obiettivi e risultati armonizzati, la direttiva lascia agli Stati membri alcuni spazi di scelta: possono determinare le modalità del riferimento alla direttiva negli atti di recepimento; per i veicoli diversi dalla classe I, possono scegliere la soluzione più idonea per migliorare l’accessibilità; in alcuni casi possono optare per le prescrizioni dell’allegato VI invece di quelle generali per veicoli fino a 22 passeggeri; e devono solo garantire il risultato finale di conformità entro i termini indicati. La disciplina tecnica è quindi fortemente dettagliata, ma l’attuazione nazionale conserva i consueti margini formali di recepimento e alcune opzioni tecniche espressamente previste.

Disposizioni principali

Definizioni e oggetto tecnico

L’articolo 1 definisce "veicolo" come veicoli delle categorie M2 o M3, "carrozzeria" come entità tecnica ai sensi della direttiva 70/156/CEE e "classe di veicolo" secondo l’allegato I. L’allegato I precisa ulteriormente le definizioni di classi I, II, III, A e B, veicolo snodato, veicolo a due piani, autobus a pianale ribassato, porte, uscite, corsie, sedili, spazio per sedia a rotelle e altri elementi tecnici rilevanti per l’omologazione.

Obbligo di non ostacolare omologazione, vendita e immatricolazione

L’articolo 2 vieta, dal 13 agosto 2003, di rifiutare l’omologazione CE o nazionale, nonché l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli o carrozzerie che rispettino la direttiva e i suoi allegati. Dal 13 febbraio 2004 gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE a tipi non conformi e possono vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi e carrozzerie nuove non conformi. Dal 13 febbraio 2005 può essere vietata anche l’immatricolazione, vendita o messa in circolazione di veicoli nuovi e carrozzerie nuove omologati secondo il regime transitorio del paragrafo 2.

Accessibilità per persone a mobilità ridotta

L’articolo 3 impone che i veicoli della classe I siano accessibili ai passeggeri con ridotta capacità motoria e alle persone su sedia a rotelle secondo l’allegato VII. Per gli altri veicoli, gli Stati membri possono scegliere la soluzione più idonea per migliorare l’accessibilità; se tali veicoli sono dotati di dispositivi per passeggeri con ridotta capacità motoria o persone su sedia a rotelle, devono rispettare le prescrizioni tecniche dell’allegato VII.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE e alla direttiva 97/27/CE

L’articolo 4 modifica la direttiva 70/156/CEE, in particolare l’allegato I, l’allegato III e l’allegato IV, per integrare le nuove categorie e prescrizioni relative agli autobus e pullman. L’articolo 5 modifica l’allegato I della direttiva 97/27/CE, abrogando vecchie definizioni e introducendo definizioni coerenti di autobus di linea o granturismo, autosnodato e autobus a due piani.

Adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 6 prevede che le misure necessarie per l’adeguamento al progresso tecnico siano adottate secondo la procedura dell’articolo 7, paragrafo 2. L’articolo 7 istituisce il comitato competente e rinvia alla decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi.

Recepimento

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 13 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 10 indica come destinatari gli Stati membri.

Campo di applicazione ed esclusioni

L’allegato I si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M2 o M3. Restano esclusi i veicoli per il trasporto di sicurezza di persone, le ambulanze, i veicoli fuoristrada e, fino a futura modifica, gli scuolabus; alcune prescrizioni valgono solo se compatibili con l’uso del veicolo per polizia, sicurezza e forze armate o per veicoli con sedili utilizzabili solo a veicolo fermo.

Procedura di omologazione CE di tipo di veicolo e di carrozzeria

L’allegato I disciplina la domanda di omologazione, presentata dal costruttore o dall’assemblatore nei casi di assemblaggio telaio-carrozzeria, la documentazione informativa, la presentazione del veicolo o della carrozzeria al servizio tecnico, il rilascio del certificato, il numero di omologazione e la marcatura della carrozzeria omologata come entità tecnica.

Sicurezza generale, stabilità e rischio incendio

L’allegato I contiene prescrizioni sulla stabilità del veicolo con prova di ribaltamento a 28 gradi o verifica matematica alternativa, sulla protezione contro l’incendio nei vani motore e nei circuiti elettrici, sulla collocazione e fissaggio delle batterie, sugli estintori e sulle cassette di pronto soccorso, nonché sulla protezione dei materiali combustibili vicino a fonti di calore.

Uscite, porte, finestre e botole

L’allegato I fissa il numero, l’ubicazione e le dimensioni minime delle uscite, distinguendo tra porte di accesso, porte di sicurezza, finestrini di sicurezza e botole di evacuazione. Regola inoltre porte servocomandate e automatiche, dispositivi di emergenza, sistemi antiavviamento, segnalazioni ottiche e acustiche, iscrizioni obbligatorie e modalità di apertura in caso di pericolo.

Finiture interne, corsie, gradini e sedili

L’allegato I disciplina geometrie interne, accessi alle porte, corsie, pendenza massima, gradini, sedili per passeggeri, spazi minimi davanti ai sedili, altezze libere, disposizioni per strapuntini e sedili riservati ai passeggeri con ridotta capacità motoria, nonché mancorrenti, maniglie, protezione del pozzetto gradini, cappelliere, botole e materiale audiovisivo. Sono previste misurazioni standardizzate e numerosi valori minimi e massimi, con regole differenziate per classi di veicoli e per veicoli fino a 22 passeggeri.

Prescrizioni specifiche per veicoli accessibili

L’allegato VII stabilisce requisiti per il trasporto accessibile: altezza dei gradini, sedili riservati, spazio per cane guida, dispositivi di comunicazione, pittogrammi, pendenza del pavimento, spazi per sedie a rotelle, porte dedicate, stabilità e ritenuta delle sedie a rotelle, comandi delle porte, illuminazione e dispositivi di salita e discesa come sistema di abbassamento, elevatore e rampa. Sono fissate prove statiche e dinamiche con valori di forza, masse di riferimento e criteri di sicurezza molto dettagliati.

Prescrizioni speciali per veicoli a due piani

L’allegato VIII contiene deroghe e regole aggiuntive per gli autobus a due piani: numero minimo di porte e uscite per piano, uscite di sicurezza sul piano superiore, distribuzione delle uscite, scale interne, corsie, altezze libere, protezione del pozzetto scala e dei sedili esposti, oltre a specifiche regole per estintori al piano superiore e per l’accessibilità tra i piani.

Omologazione di carrozzeria come entità tecnica e veicolo con carrozzeria omologata

L’allegato IX chiarisce che l’omologazione CE della carrozzeria come entità tecnica richiede la prova del rispetto delle condizioni dichiarate dal costruttore e che tali condizioni devono essere comunicate all’acquirente o all’assemblatore successivo. Per il veicolo dotato di carrozzeria già omologata, il costruttore deve dimostrare il rispetto delle sole prescrizioni non ancora soddisfatte, tenendo conto delle omologazioni precedenti.

Come è indicizzato

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