Direttiva 2001/103
Direttiva 2001/103/CE della Commissione, del 28 novembre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono secondo le regole della disciplina europea. Impone inoltre la messa a disposizione del rapporto di riesame e fissa termini precisi per il recepimento e per il riesame o la modifica delle autorizzazioni nazionali. Si tratta di un atto di armonizzazione tecnica che opera mediante modifica dell'allegato della direttiva quadro sui prodotti fitosanitari.
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento e dell'adeguamento delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D. Riguarda in particolare l'immissione in commercio e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano esclusi dalle consultazioni pubbliche le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione del 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2001/103/CE della Commissione modifica la disciplina europea sui prodotti fitosanitari per inserire l'acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il provvedimento si fonda sulla valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente svolta nell'ambito della procedura di esame prevista dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dal programma di lavoro per le sostanze attive da sottoporre a valutazione.
Finalità e presupposti della misura
Dai considerando emerge che la Commissione ha preso in esame la relazione di valutazione presentata dalla Grecia quale Stato membro relatore, nonché il successivo riesame effettuato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente. È inoltre richiamato il parere del comitato scientifico per le piante del 21 maggio 2001, utilizzato in particolare per la valutazione dei rischi per l'uomo.
La Commissione conclude che i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D possono, in generale, soddisfare le esigenze dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati e indicati nel rapporto di riesame. L'iscrizione nell'allegato I consente quindi, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni nazionali conformi alla direttiva quadro.
Ambito di applicazione sostanziale
La direttiva riguarda esclusivamente la sostanza attiva 2,4-D e gli effetti dell'iscrizione sui prodotti fitosanitari che la contengono. Non introduce una disciplina generale nuova, ma incide sulla lista positiva delle sostanze ammesse ai fini dell'autorizzazione dei fitofarmaci nell'Unione.
L'intervento rileva sia per:
- prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D come unica sostanza attiva;
- prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D in combinazione con altre sostanze attive già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º aprile 2003, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
In sede di recepimento, gli Stati membri devono anche:
- modificare o revocare, ove necessario e conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D;
- assicurare che gli atti nazionali recino un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Termine per il riesame delle autorizzazioni
La direttiva distingue due ipotesi operative.
Per i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D come unica sostanza attiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni, nel quadro dell'esame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, è fissato al 1º ottobre 2006.
Per i prodotti contenenti 2,4-D insieme a un'altra sostanza attiva già iscritta nell'allegato I, il termine scade quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che iscrive nell'allegato I l'ultima di tali sostanze. La valutazione completa secondo i principi uniformi potrà infatti avvenire solo quando tutte le sostanze attive presenti nel prodotto saranno state inserite nell'allegato I.
Rapporto di riesame e riservatezza
Il rapporto di riesame del 2,4-D assume rilievo pratico per l'applicazione dei principi uniformi da parte degli Stati membri. La direttiva impone che tale rapporto, con esclusione delle informazioni riservate tutelate dall'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, sia tenuto a disposizione degli interessati oppure reso disponibile su richiesta specifica.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2002 ed è rivolta agli Stati membri. Si tratta quindi di un atto che vincola quanto al risultato, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma imponendo un termine preciso per l'adeguamento e per la revisione delle autorizzazioni esistenti.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, la direttiva segnala l'ammissione del 2,4-D nel perimetro delle sostanze autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE, ma anche la necessità di verificare il rispetto dei termini di riesame e di adeguamento delle autorizzazioni nazionali. La presenza di un termine differenziato per le formulazioni mono-sostanza e per quelle multisostanza è particolarmente rilevante per la pianificazione regolatoria e documentale delle imprese titolari di autorizzazioni.
Disposizioni principali
Iscrizione del 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, con l'inserimento dell'acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D). L'effetto sostanziale è consentire, a determinate condizioni, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva in tutti gli Stati membri.
Disponibilità del rapporto di riesame
L'articolo 2 impone agli Stati membri di tenere il rapporto di riesame del 2,4-D, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o di metterlo a disposizione su richiesta specifica.
Termine di recepimento e adeguamento delle autorizzazioni
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1º aprile 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine devono modificare o revocare, ove del caso e conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti con 2,4-D come unica sostanza attiva
L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che, per l'esame e la decisione applicando i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE su un fascicolo conforme all'allegato III, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D come unica sostanza attiva è il 1º ottobre 2006.
Riesame dei prodotti con sostanze attive multiple
L'articolo 3, paragrafo 3, prevede che, per i prodotti contenenti 2,4-D insieme con un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scada quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che iscrive nell'allegato I l'ultima di tali sostanze.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il 1º ottobre 2002. L'articolo 5 individua come destinatari gli Stati membri.
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