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Direttiva 2001/97

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite - Dichiarazione della Commissione

Normativa europea32001L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna e amplia la disciplina UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, modificando la direttiva 91/308/CEE. Estende gli obblighi antiriciclaggio a nuovi soggetti, rafforza la cooperazione con le autorità competenti e amplia la nozione di riciclaggio e di reato presupposto. Introduce inoltre specifiche tutele per il segreto professionale degli avvocati e di altri professionisti legali, nonché regole particolari per operazioni a distanza e per alcuni settori a rischio.

Modifica della disciplina UE antiriciclaggio per estendere obblighi di identificazione, segnalazione e controllo a nuovi soggetti e per ampliare il catalogo dei reati presupposto del riciclaggio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica, tramite modifica della direttiva 91/308/CEE, agli enti creditizi, agli enti finanziari e a una serie di soggetti che operano nell’esercizio della loro attività professionale: revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali in specifiche operazioni, commercianti di beni di elevato valore e case d’asta in caso di pagamenti in contanti pari o superiori a 15.000 EUR, nonché case da gioco. L’ambito include le succursali nella Comunità di enti creditizi e finanziari con sede dentro o fuori la Comunità. Sono previste esclusioni/parziali esenzioni per alcuni servizi legali e per taluni contratti assicurativi e assicurazioni-pensione, secondo le condizioni indicate; gli Stati membri possono inoltre riconoscere equivalenze per enti creditizi/finanziari situati in paesi terzi e prevedere talune semplificazioni per i pagamenti su conti bancari del cliente.

Direttiva 2001/97/CE: modifica della disciplina antiriciclaggio

La direttiva interviene sulla direttiva 91/308/CEE per rafforzare il sistema europeo di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il testo risponde all’esigenza di allineare la normativa comunitaria alle migliori pratiche internazionali e di ampliare la copertura soggettiva e oggettiva degli obblighi antiriciclaggio, con particolare attenzione ai soggetti non finanziari e ai nuovi rischi connessi all’uso di professioni e canali alternativi.

Obiettivi e contesto

La riforma mira a garantire un più elevato standard di tutela dell’integrità del settore finanziario e di altre attività a rischio. I considerando evidenziano: l’esigenza di aggiornare la direttiva originaria; la necessità di rendere più chiaro il riparto di competenze tra Stati membri per le succursali; l’opportunità di includere attività come cambiavalute e money remittance; e la scelta di estendere la disciplina oltre il solo riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti, secondo una nozione più ampia di reato presupposto.

Ambito soggettivo: soggetti obbligati

L’articolo 2 bis amplia sensibilmente il novero dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Oltre agli enti creditizi e finanziari, sono inclusi:

  • revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
  • agenti immobiliari;
  • notai e altri liberi professionisti legali, quando assistono il cliente in specifiche operazioni finanziarie o societarie o agiscono in suo nome e per suo conto;
  • commercianti di oggetti di elevato valore e case d’asta, quando il pagamento è in contanti e pari o superiore a 15.000 EUR;
  • case da gioco.

Per i soggetti professionali, gli obblighi si applicano quando l’attività è svolta nell’esercizio della professione. Se tali attività sono svolte come dipendenti di una persona giuridica, gli obblighi operativi ricadono sulla persona giuridica stessa, ai sensi dell’articolo 11.

Definizioni e ampliamento della nozione di riciclaggio

L’articolo 1 sostituisce integralmente le definizioni chiave della direttiva 91/308/CEE. La nozione di "ente creditizio" e di "ente finanziario" è aggiornata per includere anche le succursali situate nella Comunità di soggetti con sede all’interno o all’esterno della Comunità. La definizione di ente finanziario comprende espressamente uffici cambiavalute, imprese di trasferimento di fondi, imprese di assicurazione autorizzate, imprese di investimento e organismi di investimento collettivo che commercializzano quote o azioni.

La definizione di riciclaggio viene articolata in una serie di condotte intenzionali:

  • conversione o trasferimento di beni per occultarne l’origine illecita o aiutare il responsabile a sottrarsi alle conseguenze giuridiche;
  • occultamento o dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi;
  • acquisto, detenzione o utilizzazione di beni conoscendone l’origine criminosa;
  • partecipazione, associazione, tentativo, aiuto, istigazione, consiglio o agevolazione delle condotte precedenti.

È precisato che l’elemento soggettivo può essere desunto da circostanze di fatto obiettive e che il riciclaggio rileva anche se l’attività criminosa presupposta è stata commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Reati presupposto e aggiornamento del catalogo dei reati gravi

La direttiva amplia la base dei reati presupposto, sostituendo il precedente impianto centrato sul traffico di stupefacenti con un catalogo più esteso. Sono indicati almeno:

  • i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Vienna;
  • le attività delle organizzazioni criminali ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI;
  • la frode, almeno quella grave, ai sensi della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  • la corruzione;
  • qualsiasi reato che produca consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva secondo il diritto penale nazionale.

Gli Stati membri devono, anteriormente al 15 dicembre 2004, allineare la definizione del quinto trattino alla definizione di reato grave dell’azione comune 98/699/GAI. È inoltre prevista la facoltà per gli Stati membri di qualificare come attività criminosa anche altri reati.

Identificazione della clientela e operazioni a distanza

L’articolo 3 rafforza gli obblighi di adeguata identificazione della clientela. In linea generale, l’identificazione deve avvenire quando si instaura un rapporto di affari, in particolare all’apertura di conti o libretti di deposito o nell’offerta di servizi di custodia. È inoltre richiesta per operazioni con clienti diversi da quelli già identificati quando l’importo è pari o superiore a 15.000 EUR, anche se la somma è frazionata in più operazioni connesse.

Sono previste soglie ed esenzioni specifiche:

  • per i contratti di assicurazione non vita, non è richiesta l’identificazione se il premio annuo non supera 1.000 EUR o il premio unico non supera 2.500 EUR;
  • gli Stati membri possono esentare i contratti di assicurazione-pensione di natura lavorativa o professionale, purché non prevedano riscatto e non possano essere usati come garanzia di un prestito;
  • nelle case da gioco, il cliente deve essere identificato quando acquista o vende fiches per importi pari o superiori a 1.000 EUR;
  • per le case da gioco soggette a controllo pubblico, l’obbligo può considerarsi assolto mediante registrazione e identificazione all’ingresso.

La direttiva richiede inoltre di verificare l’identità effettiva del soggetto per conto del quale il cliente agisce quando vi sia dubbio o certezza che il cliente non operi per conto proprio. L’identificazione è dovuta anche sotto soglia in presenza di sospetto di riciclaggio. Per le operazioni a distanza, gli Stati membri devono imporre misure specifiche e adeguate per compensare il maggior rischio, come documentazione supplementare, verifiche aggiuntive, certificazioni di enti soggetti alla direttiva o il primo pagamento tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Segnalazione delle operazioni sospette e collaborazione con le autorità

L’articolo 6 impone a soggetti obbligati, amministratori e dipendenti di collaborare pienamente con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio, segnalando spontaneamente ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio e fornendo su richiesta le informazioni necessarie secondo le procedure nazionali. Le informazioni devono essere trasmesse alle autorità dello Stato membro in cui è situato il soggetto segnalante; di regola, la trasmissione avviene tramite le persone designate internamente secondo le procedure di controllo interno.

Per i notai e i professionisti legali indipendenti, gli Stati membri possono designare un organismo di autoregolamentazione professionale come destinatario della segnalazione, definendo poi le forme di cooperazione con le autorità antiriciclaggio.

Segreto professionale e limiti alle segnalazioni

La direttiva introduce una tutela rafforzata del segreto professionale per notai, professionisti legali indipendenti, revisori, contabili esterni e consulenti tributari. Non si applicano gli obblighi di comunicazione alle informazioni ottenute nel corso:

  • dell’esame della posizione giuridica del cliente;
  • della difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario;
  • della consulenza sull’opportunità di promuovere o evitare un procedimento.

La protezione vale per informazioni ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. I considerando chiariscono che la consulenza legale resta soggetta a segreto, salvo partecipazione del professionista al riciclaggio, prestazione della consulenza a fini di riciclaggio o consapevolezza che il cliente richiede la consulenza per riciclare proventi illeciti.

Astensione dall’operazione e trasmissione successiva

L’articolo 7 impone, come regola, di non eseguire l’operazione sospetta prima di aver informato l’autorità competente. L’autorità può ordinare, secondo il diritto nazionale, di non eseguire l’operazione. Se l’astensione non è possibile o potrebbe compromettere il perseguimento dei beneficiari dell’operazione sospetta, la comunicazione deve essere effettuata immediatamente dopo l’esecuzione.

Cooperazione, buona fede e vigilanza di mercato

L’articolo 9 tutela espressamente la comunicazione in buona fede delle informazioni antiriciclaggio, escludendo sia la violazione di restrizioni contrattuali o normative alla disclosure sia ogni responsabilità degli enti, delle persone e dei loro dipendenti o amministratori.

L’articolo 10, come modificato, prevede inoltre che le autorità di vigilanza competenti in materia di borsa, cambio estero e mercati dei derivati finanziari informino le autorità antiriciclaggio se vengono a conoscenza di fatti che possano costituire prova di riciclaggio.

Procedure interne, formazione e prevenzione

L’articolo 11 richiede ai soggetti obbligati di adottare:

  • procedure adeguate di controllo interno e di comunicazione per prevenire e impedire operazioni di riciclaggio;
  • misure adeguate affinché i dipendenti conoscano le disposizioni della direttiva;
  • programmi di formazione specifici per il personale più esposto, finalizzati al riconoscimento di attività sospette e alle modalità di comportamento.

È inoltre previsto l’accesso a informazioni aggiornate sulle tecniche di riciclaggio e sugli indicatori di operazioni sospette.

Termine di recepimento e obblighi verso la Commissione

Gli Stati membri devono adottare entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dai singoli Stati membri. Inoltre, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali di attuazione.

Riesame successivo e entrata in vigore

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È previsto un riesame da parte della Commissione, tre anni dopo l’entrata in vigore, su aspetti specifici: attuazione della modifica relativa al quinto trattino della definizione di attività criminosa, trattamento degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, identificazione della clientela nelle operazioni a distanza e possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di enti creditizi e finanziari

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE e ridefinisce gli "enti creditizi" e gli "enti finanziari". Per gli enti creditizi e finanziari sono incluse anche le succursali situate nella Comunità di soggetti con sede dentro o fuori la Comunità. Tra gli enti finanziari rientrano anche gli uffici cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi, le imprese di assicurazione autorizzate, le imprese di investimento e gli organismi di investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni.

Nuova nozione di riciclaggio e ampliamento dei reati presupposto

La nozione di riciclaggio è ridefinita come insieme di condotte intenzionali di conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione, acquisto, detenzione, utilizzazione e partecipazione, favoreggiamento o tentativo. È precisato che conoscenza, intenzione o finalità possono essere desunte da circostanze oggettive e che il riciclaggio rileva anche se il reato presupposto è commesso in un altro Stato membro o in un paese terzo. La nozione di "attività criminosa" è ampliata ai reati gravi, includendo almeno quelli indicati nella convenzione di Vienna, le attività delle organizzazioni criminali, la frode grave, la corruzione e i reati punibili con pene severe; entro il 15 dicembre 2004 gli Stati membri devono allineare la definizione all’azione comune 98/699/GAI.

Estensione dei soggetti obbligati

L’articolo 2 bis impone gli obblighi della direttiva a enti creditizi e finanziari, e inoltre a revisori, contabili esterni e consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali quando prestano assistenza in operazioni specifiche o agiscono in nome e per conto del cliente, commercianti di oggetti di valore elevato e case d’asta per pagamenti in contanti pari o superiori a 15.000 EUR, e case da gioco.

Obblighi di identificazione della clientela

L’articolo 3 impone l’identificazione dei clienti mediante documento probante all’instaurazione del rapporto di affari e, in particolare, all’apertura di conti, libretti di deposito o servizi di custodia. L’identificazione è richiesta anche per operazioni superiori o pari a 15.000 EUR, per operazioni assicurative entro le soglie di esenzione previste (premi annui non superiori a 1.000 EUR o premio unico non superiore a 2.500 EUR), per acquisti o vendite di fiches in case da gioco di importo pari o superiore a 1.000 EUR e quando vi sia sospetto di riciclaggio anche sotto soglia. Sono previste regole su clienti che agiscono per conto terzi, su operazioni a distanza e sulla possibile equivalenza di clienti già sottoposti a controlli analoghi.

Segnalazione alle autorità e astensione dall’operazione

L’articolo 6 impone la piena collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, mediante segnalazione di iniziativa dei fatti sospetti e risposta alle richieste di informazione. Le segnalazioni devono essere trasmesse alle autorità dello Stato membro in cui è situato il soggetto che comunica; per notai e professionisti legali indipendenti gli Stati membri possono designare un organismo di autoregolamentazione come destinatario delle comunicazioni. L’articolo 7 impone di astenersi dall’eseguire l’operazione sospetta prima della segnalazione, salvo impossibilità o rischio di pregiudicare l’azione repressiva, nel qual caso la comunicazione avviene immediatamente dopo.

Segreto professionale e limiti agli obblighi di segnalazione

Per notai, professionisti legali indipendenti, revisori, contabili esterni e consulenti tributari, gli obblighi di comunicazione non si applicano alle informazioni ricevute o ottenute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o della difesa/rappresentanza in un procedimento giudiziario, inclusa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, prima, durante o dopo il procedimento. La direttiva chiarisce che la consulenza legale rimane soggetta al segreto professionale salvo casi di partecipazione al riciclaggio o di consulenza prestata a fini di riciclaggio.

Protezione del segnalante in buona fede

L’articolo 9 stabilisce che la comunicazione in buona fede alle autorità competenti delle informazioni previste dagli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di restrizioni contrattuali o legali alla comunicazione e non comporta alcuna responsabilità per l’ente, la persona fisica o i loro dipendenti e amministratori.

Controlli interni, formazione e informazioni aggiornate

L’articolo 11 richiede procedure di controllo interno e di comunicazione, misure formative per i dipendenti e accesso a informazioni aggiornate sulle tecniche di riciclaggio e sugli indicatori di operazioni sospette. Se i soggetti delle categorie professionali sono dipendenti di una persona giuridica, gli obblighi ricadono sulla persona giuridica.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione alla Commissione

L’articolo 3 della direttiva fissa il termine di recepimento al 15 giugno 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle principali disposizioni nazionali di trasposizione.

Riesame della Commissione

L’articolo 2 prevede che, entro tre anni dall’entrata in vigore, la Commissione esamini in particolare l’attuazione della modifica relativa al quinto trattino dell’articolo 1, lettera e), il trattamento degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l’identificazione della clientela nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggioservizi finanziariprofessioni regolamentatediritto penalevigilanza finanziaria

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