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direttiva

Direttiva 2001/99

Direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile

Normativa europea32001L0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/99/CE della Commissione aggiorna l'elenco delle sostanze attive ammesse nell'ambito della direttiva 91/414/CEE, iscrivendo glifosato e tifensulfuron metile nell'allegato I. La misura segue una valutazione scientifica degli effetti su salute umana e ambiente e consente, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze, purché rispettino le condizioni di iscrizione e i principi uniformi della direttiva quadro. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 1° gennaio 2003 e fissa termini specifici per il riesame delle autorizzazioni esistenti.

Modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile tra quelle ammesse per i prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sulle autorizzazioni di immissione in commercio, modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti e sulle procedure nazionali di riesame e decisione. Rileva anche per gli interessati che possono consultare i rapporti di riesame, esclusi i dati riservati.

Direttiva 2001/99/CE: iscrizione di glifosato e tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2001/99/CE della Commissione interviene sul regime comunitario di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, aggiornando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con l'inserimento di due sostanze attive, glifosato e tifensulfuron metile. Il provvedimento si fonda su una valutazione tecnica e scientifica degli effetti delle sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, svolta nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dei relativi rapporti di riesame.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che le sostanze sono state esaminate con riferimento a diversi impieghi proposti dai notificanti e che il riesame si è concluso il 29 giugno 2001. La Commissione ritiene che, per gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano soddisfare in generale i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione nell'allegato I consente quindi, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze in tutti gli Stati membri, sempre nel rispetto delle condizioni di iscrizione e dei principi uniformi della direttiva.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e incide sui prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile, sia come sostanza attiva unica sia in combinazione con altre sostanze attive già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'effetto pratico principale riguarda il riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti e, ove necessario, la loro modifica o revoca. La direttiva prevede anche l'accesso ai rapporti di riesame da parte degli interessati, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Inserimento nell'allegato I e conseguenze autorizzative

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva 2001/99/CE. L'inserimento delle due sostanze attive comporta che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono debbano essere riesaminate alla luce delle condizioni associate all'iscrizione e dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva quadro, sulla base di un fascicolo che risponda ai requisiti dell'allegato III.

Obblighi per gli Stati membri e termini di trasposizione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Nello stesso termine, gli Stati membri devono modificare o revocare, se del caso e conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile.

Termini specifici per il riesame dei prodotti fitosanitari

Per i prodotti contenenti glifosato o tifensulfuron metile come unica sostanza attiva, l'articolo 2, paragrafo 2, fissa al 1° luglio 2006 il termine per la modifica o revoca delle autorizzazioni nell'ambito del processo di esame e decisione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Per i prodotti contenenti tali sostanze insieme a un'altra sostanza attiva già inserita nell'allegato I, il termine è differito a quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima delle sostanze interessate (articolo 2, paragrafo 3).

Rapporti di riesame e trasparenza

L'articolo 2, paragrafo 4, impone agli Stati membri di tenere i rapporti di riesame del glifosato e del tifensulfuron metile, salvo le informazioni riservate, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica. Il considerando 8 chiarisce che tali rapporti sono necessari per la corretta applicazione dei principi uniformi e che, qualora vengano aggiornati per tener conto di sviluppi tecnici e scientifici, anche le condizioni di iscrizione dovranno essere modificate di conseguenza.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002, ai sensi dell'articolo 3, ed è indirizzata agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4. In termini di tecnica normativa, si tratta di una direttiva di modifica della direttiva 91/414/CEE che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma vincola al raggiungimento del risultato finale entro i termini stabiliti.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il glifosato e il tifensulfuron metile. L'iscrizione segue la valutazione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92 e dei rapporti di riesame della Commissione.

Recepimento nazionale e adeguamento delle autorizzazioni

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile.

Termine per i prodotti con unica sostanza attiva

Per i prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile come unica sostanza attiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni, nell'ambito dell'esame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, è fissato al 1° luglio 2006 (articolo 2, paragrafo 2).

Termine per i prodotti con più sostanze attive

Per i prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile insieme con un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scade quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze (articolo 2, paragrafo 3).

Accesso ai rapporti di riesame

L'articolo 2, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri tengano i rapporti di riesame del glifosato e del tifensulfuron metile, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002 (articolo 3) ed è destinata agli Stati membri (articolo 4).

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisalute pubblicaambienteimmissione in commercio

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