Direttiva 2001/101
Direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/101/CE della Commissione modifica la direttiva 2000/13/CE per armonizzare a livello UE la nozione di "carne" utilizzabile nell'etichettatura dei prodotti alimentari. L'intervento mira a evitare divergenze nazionali, a migliorare l'informazione al consumatore e a garantire condizioni uniformi nel mercato interno. La disciplina precisa che alcune categorie, come le carni separate meccanicamente, non rientrano nella definizione di "carne" ai fini dell'etichettatura e devono essere indicate con la loro denominazione specifica.
Modifica l'allegato I della direttiva 2000/13/CE per introdurre una definizione armonizzata di "carne" ai fini dell'etichettatura dei prodotti alimentari e della relativa pubblicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto alla trasposizione e al recepimento delle modifiche alla direttiva 2000/13/CE, nonché agli operatori che immettono sul mercato prodotti alimentari contenenti carne come ingrediente. Riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione della quantità. Restano esclusi i tagli di carne e le parti anatomiche venduti come tali, nonché le carni separate meccanicamente, che devono essere designate con la denominazione specifica prevista dalla direttiva 2000/13/CE.
Modifica della disciplina sull'etichettatura della "carne" nei prodotti alimentari
La direttiva 2001/101/CE interviene sulla direttiva 2000/13/CE per introdurre una definizione armonizzata della categoria "carne(i)" ai fini dell'etichettatura dei prodotti alimentari. L'obiettivo è ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali, migliorare la comprensione dell'elenco degli ingredienti da parte dei consumatori e garantire un corretto funzionamento del mercato interno.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che la definizione sanitaria di carne già presente in altre normative non coincide con la percezione del consumatore e non è sufficiente per l'informazione alimentare. La mancanza di una disciplina uniforme aveva prodotto approcci nazionali differenti, con effetti distorsivi sul mercato interno. La direttiva mira quindi a chiarire quali prodotti possano essere indicati come "carne" nell'etichettatura e a stabilire regole comuni per quantità, composizione e denominazione.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica esclusivamente all'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti carne come ingrediente, nell'ambito della direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari. Non riguarda l'etichettatura dei tagli di carne o delle parti anatomiche vendute come tali. Restano inoltre fuori dalla nozione di "carne" le carni separate meccanicamente, che devono essere identificate con la loro denominazione specifica.
Definizione armonizzata e informazione al consumatore
La direttiva impone un uso armonizzato del termine "carne(i) di" nell'elenco degli ingredienti. La menzione deve essere accompagnata dall'indicazione della specie animale impiegata, così da consentire al consumatore un'informazione chiara, corretta e idonea anche a valutare differenze di prezzo e composizione.
Esclusioni e denominazioni obbligatorie
Le carni separate meccanicamente non possono essere ricomprese nella definizione di "carne" ai fini dell'etichettatura. Devono invece essere designate con il nome specifico "carni separate meccanicamente" e con il nome della specie, secondo l'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2000/13/CE. Lo stesso principio vale per le altre parti animali commestibili che non rientrano nella nozione armonizzata di carne: anche queste devono essere indicate con il loro nome specifico.
Limiti di grasso e tessuto connettivo
Per assicurare un'applicazione uniforme, la direttiva prevede limiti massimi di grasso e tessuto connettivo per i prodotti che possono essere designati con il nome di categoria "carne(i) di". Se tali limiti sono superati, pur in presenza degli altri requisiti, il contenuto di "carne(i) di" deve essere ridotto proporzionalmente e l'elenco degli ingredienti deve indicare anche la presenza di grasso e/o tessuto connettivo. I limiti non incidono sulle disposizioni speciali applicabili alla carne macinata e alle preparazioni di carne macinata previste dalla direttiva 94/65/CE.
Attuazione nazionale, transizione e tempistica
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2002, adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informandone la Commissione. Dal punto di vista del mercato, gli Stati membri devono consentire la commercializzazione dei prodotti conformi fino al 31 dicembre 2002 e vietare, dal 1° gennaio 2003, la commercializzazione dei prodotti non conformi. Tuttavia, i prodotti non conformi etichettati prima del 1° gennaio 2003 possono restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e tecnica di recepimento
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva nelle norme nazionali di attuazione oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite a livello nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 2000/13/CE
L'articolo 1 dispone l'inserimento, nell'allegato I della direttiva 2000/13/CE, del testo recante la nuova disciplina sulla categoria "carne(i)". La modifica serve a creare una definizione armonizzata utilizzabile nell'elenco degli ingredienti e nella relativa informazione al consumatore.
Definizione armonizzata di "carne" e indicazione della specie
Dai considerando emerge che la definizione armonizzata riguarda la categoria "carne(i) di" ai fini della direttiva 2000/13/CE. La menzione della specie animale utilizzata deve accompagnare il nome di categoria, per garantire un'informazione chiara e corretta al consumatore.
Esclusioni dalla nozione di "carne"
La definizione si applica solo ai prodotti contenenti carne come ingrediente e non ai tagli di carne o alle parti anatomiche commercializzati in quanto tali. Le carni separate meccanicamente sono escluse dalla definizione di "carne" e devono essere designate con il nome specifico "carni separate meccanicamente" e con il nome della specie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2000/13/CE.
Limiti massimi di grasso e tessuto connettivo
Per determinare in modo armonizzato il tenore di "carne(i)" di un prodotto, sono stabiliti limiti massimi per il contenuto di grasso e di tessuto connettivo dei prodotti designabili con il nome di categoria "carne(i) di". Tali limiti lasciano impregiudicate le disposizioni specifiche della direttiva 94/65/CE sulle carni macinate e sui preparati a base di carne macinata.
Riduzione del tenore dichiarato e obblighi informativi aggiuntivi
Se i limiti massimi di grasso o tessuto connettivo sono superati, pur essendo rispettati gli altri criteri della definizione, il tenore di "carne(i) di" deve essere ridotto di conseguenza. L'elenco degli ingredienti deve inoltre menzionare, oltre ai termini "carne(i) di", la presenza di grasso e/o tessuto connettivo.
Metodo armonizzato di determinazione del tessuto connettivo
La direttiva evidenzia la necessità di stabilire un metodo armonizzato per determinare il tenore di tessuto connettivo, quale elemento tecnico essenziale per l'applicazione uniforme della nuova disciplina.
Recepimento e termine di trasposizione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Regime transitorio per la commercializzazione
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE come modificata entro il 31 dicembre 2002. Dal 1° gennaio 2003 vietano gli scambi di prodotti non conformi, ma i prodotti non conformi etichettati prima di tale data possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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