Cassazione Penale, Sentenza n. 31255/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato la sentenza di patteggiamento lamentando violazione di norme processuali: il giudice avrebbe escluso la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, nonostante tale misura fosse stata (secondo il ricorrente) concordata tra le parti come parte integrante dell'accordo. Si sosteneva che, avendo il giudice modificato il contenuto dell'accordo (accogliendo la qualificazione e la pena ma escludendo la sostituzione), avrebbe dovuto rigettare l'intero patto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza dei motivi. Ha ritenuto che non fosse provato che la sostituzione della pena fosse stata oggetto dell'accordo tra le parti: l'originaria proposta di patteggiamento non conteneva richiesta di sostituzione, l'integrazione difensiva in Procura non risultava avallata dal pubblico ministero e a verbale non risultava consenso del PM in udienza. Pertanto non si è verificata alcuna alterazione dell'accordo da parte del giudice. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 11 luglio 2023.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Fissati i limiti del potere del giudice nella ratifica dell'accordo di patteggiamento: il giudice non può alterare il contenuto negoziale dell'accordo e ha margini decisionali solo su profili estranei o imposti dalla legge; la prevedibilità e il controllo dell'imputato sul contenuto della sentenza sono elementi essenziali del rito.
artt. 582 e 585 c.p.
Norme riferite alla qualificazione del fatto (riqualificazione dell'originaria ipotesi di tentato omicidio); applicate nella determinazione della pena concordata.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate per i reati relativi alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti inclusi nel patteggiamento.
art. 165, comma 1, c.p.
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali: il giudice non può subordinare benefici (es. sospensione condizionale) a obblighi estranei alla pattuizione; se ritiene l'imputato immeritevole del beneficio e l'obbligo non è parte dell'accordo, l'unica alternativa è il rigetto.
legge n. 134/2003
Rilevata la diversa disciplina del patteggiamento introdotta dalla riforma: incide sulla portata dei poteri del giudice in relazione all'entità della pena concordata e sui margini di intervento rispetto al contenuto negoziale.
Massime di principio
- Il giudice, nel ratificare un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non può modificare il contenuto essenziale dell'accordo: se una parte della richiesta non è stata concordata tra le parti (in particolare senza consenso del PM), il giudice non può imporla.
- Se la difesa sostiene che l'accordo è stato modificato o integrato (es. con richiesta di pena sostitutiva), ha l'onere di produrre prove documentali o verbalizzate dell'effettivo consenso delle altre parti, in particolare del Pubblico Ministero.
- La mancanza di autosufficienza del motivo di impugnazione (cioè l'assenza di elementi che dimostrino la concreta diversità tra richiesta e sentenza) determina l'inammissibilità del ricorso.
- In assenza di consenso del PM su una richiesta aggiuntiva, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta stessa senza configurare una alterazione dell'accordo.
- La dichiarazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza può comportare condanna alle spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende; il ricorrente deve valutare il rischio prima di impugnare senza elementi probatori solidi.
- Se il giudice ritiene l'imputato pericoloso (es. per precedenti, evasione o irreperibilità), può escludere misure alternative alla detenzione anche se richieste dall'imputato, purché tale esclusione sia fondata sui fatti e documentata.
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