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Interpello

Risposta n. 181 del 4/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, la partecipazione in una società di persone detenuta al 31 dicembre 2018 ma ceduta nel corso del 2019 non preclude l’accesso al regime forfetario.

Cause ostative al regime forfetario per cessione di quota in s.n.c. e avvio di ditta individuale

Il quesito

La contribuente chiede se la cessione, avvenuta il 29 gennaio 2019, della propria quota in una s.n.c. impedisca l’accesso al regime forfetario per il 2019, pur volendo aprire una partita IVA individuale per svolgere la stessa attività.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa sussista in linea generale, ma, in base ai chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019 e al principio di irretroattività, il contribuente che al 31 dicembre 2018 si trovava nella condizione ostativa può applicare il forfetario nel 2019 purché rimuova la causa entro la fine del 2019; se la quota è effettivamente ceduta, non vi è decadenza per il 2020, ferma restando la verifica degli altri requisiti.

Cause ostative al regime forfetario e cessione di quota in s.n.c.

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a una contribuente che, dopo aver ceduto la propria quota in una società in nome collettivo, intende avviare un’attività individuale svolgendo la medesima attività economica. Il tema centrale è se la precedente partecipazione a una società di persone osti all’accesso o alla permanenza nel regime agevolato nel periodo d’imposta 2019.

Fattispecie rappresentata

La signora Alfa dichiara di aver ceduto il 29 gennaio 2019 la propria quota di partecipazione in una s.n.c.. Successivamente intende aprire una partita IVA come ditta individuale e aderire al regime forfetario per svolgere la stessa attività della società di cui faceva parte.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede chiarimenti sull’applicabilità, per il periodo d’imposta 2019, del regime forfetario, alla luce della disciplina introdotta e modificata dalla legge di bilancio 2019, con particolare riferimento alla causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante ritiene che la partecipazione in una società di persone, se posseduta al 31 dicembre 2018 e ceduta nel corso del 2019, non impedisca l’accesso al regime forfetario.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • l’articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede la causa ostativa per chi partecipa contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • l’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in tema di irretroattività delle disposizioni tributarie;
  • l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in relazione ai profili di abuso del diritto, richiamato per escludere rilievi antiabuso sulle cessioni reali delle partecipazioni.

Chiarimenti di prassi richiamati

L’Agenzia si conforma a quanto già chiarito dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, secondo cui:

  • se il contribuente possiede quote in una s.n.c. e le cede entro la fine dell’anno precedente, può applicare il regime forfetario dall’anno successivo, indipendentemente dal fatto che inizi una nuova attività o continui un’attività già svolta;
  • lo stesso principio vale per la partecipazione in altre società di persone;
  • le operazioni di realizzo delle partecipazioni finalizzate ad accedere al regime non sono di per sé abusive, purché si tratti di effettive cessioni e non di condotte simulate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, in astratto, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 risulta integrata quando il soggetto partecipa contemporaneamente all’esercizio dell’attività in una società di persone. Tuttavia, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio 2019 in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 e del principio di irretroattività, il contribuente che si trovava già in una condizione ostativa a quella data può comunque applicare il regime forfetario per il 2019, a condizione che rimuova la causa ostativa entro la fine del 2019.

Nel caso concreto, se la contribuente ha effettivamente dismesso la propria quota nella s.n.c., non si considera integrata la causa ostativa e, conseguentemente, non vi è decadenza dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, sempre che permangano gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che:

  • la sola esistenza della partecipazione in società di persone può costituire causa ostativa al regime forfetario;
  • nel caso di specie, la rimozione della partecipazione entro il 2019 consente di mantenere il regime forfetario anche per il 2020;
  • restano ferme le ordinarie verifiche sui requisiti di accesso e sulle altre eventuali cause ostative previste dalla normativa;
  • le cessioni effettive delle partecipazioni effettuate per rimuovere la causa ostativa non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto, salvo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla reale esistenza dell’operazione.

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