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Interpello

Risposta n. 175 del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la lite sarebbe definibile con il 5% per la porzione oggetto di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado, e con il 100% per la restante parte in cui la società è risultata soccombente in appello.

Definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione e calcolo delle percentuali dovute ex articolo 6 del D.L. n. 119/2018.

Il quesito

La società istante chiede quale importo debba versare per definire agevolmente la lite, sostenendo di dover applicare il 5% sulla parte in cui l’Agenzia è soccombente in entrambi i gradi e il 100% sulla parte residua.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene non applicabile il 5% perché tale regime opera solo quando il ricorso è pendente in Cassazione e l’Agenzia è integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi. Nel caso di soccombenza ripartita si applica invece il 15% sulla parte annullata e il 100% sulla parte confermata dalla pronuncia, secondo i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 6 e i chiarimenti della circolare n. 6/E del 2019.

Definizione agevolata di una controversia tributaria con soccombenza ripartita

L’interpello riguarda la corretta determinazione delle somme dovute per la definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La lite concerne un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro relativo a una scrittura privata di costituzione di pegno su quote societarie.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante riferisce di essere stata destinataria dell’avviso di liquidazione in qualità di coobbligata solidale. L’atto è stato impugnato e, secondo quanto esposto, l’Agenzia delle entrate è risultata:

  • integralmente soccombente in primo grado;
  • parzialmente soccombente in secondo grado.

Successivamente, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello; la società ha depositato controricorso e ricorso incidentale. Alla data di presentazione dell’interpello, il giudizio risultava quindi pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede chiarimenti sulla corretta percentuale da applicare per definire la controversia in via agevolata, in particolare se sia possibile:

  • applicare il 5% alla parte della lite in cui l’Agenzia è risultata soccombente nei due gradi di merito;
  • applicare il 100% alla parte residua in cui la società è risultata soccombente in secondo grado.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società ritiene che il caso rientri nel combinato disposto dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 6 del D.L. n. 119/2018. In tale prospettiva, sostiene che la definizione agevolata dovrebbe avvenire con:

  • pagamento del 5% delle imposte per la parte della controversia in cui l’Agenzia è rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio;
  • pagamento del 100% della pretesa per la parte in cui la società è risultata soccombente in appello.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018, evidenziando in particolare:

  • il comma 1, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti, con pagamento di un importo pari al valore della controversia;
  • il comma 2, che prevede percentuali ridotte in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al 24 ottobre 2018:
    • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;
    • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado;
  • il comma 2-bis, relativo ai casi di accoglimento parziale o soccombenza ripartita, secondo cui il tributo è dovuto per intero per la parte confermata dalla pronuncia e in misura ridotta, secondo il comma 2, per la parte annullata;
  • il comma 2-ter, che prevede il pagamento del 5% del valore della controversia per le liti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma solo se l’Agenzia risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Chiarimenti di prassi richiamati

L’Agenzia richiama inoltre le circolari n. 6/E del 1° aprile 2019 e n. 10/E del 15 maggio 2019. In particolare, viene valorizzato il paragrafo 5.1.4 della circolare n. 6/E del 2019, che qualifica il comma 2-bis come disposizione di carattere ricognitivo e chiarisce che nei casi di reciproca soccombenza nell’ultima pronuncia non cautelare si applicano sia la percentuale ridotta prevista per la soccombenza dell’Agenzia, sia il 100% per la parte soccombente del contribuente.

La circolare precisa inoltre, al paragrafo 5.1.5, che non sono definibili con la riduzione al 5% le liti nelle quali l’Amministrazione sia risultata anche solo parzialmente vittoriosa in almeno uno dei precedenti gradi, mentre la soccombenza “integrale” ricorre quando la domanda del contribuente sia stata integralmente accolta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che la risposta è resa esclusivamente sulla base dei fatti esposti, senza entrare nel merito della definibilità della lite relativa all’avviso di liquidazione, profilo che esula dall’interpello.

Nel merito della determinazione dell’importo, l’Amministrazione conclude che:

  • il 5% non è applicabile alla fattispecie rappresentata, perché tale riduzione opera solo quando il ricorso è pendente in Cassazione e l’Agenzia è rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • nel caso di soccombenza ripartita, trovano applicazione le percentuali ordinarie previste per la reciproca soccombenza, cioè il 15% sulla parte della controversia per la quale la pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia e il 100% sulla restante parte.

Conclusioni operative

Per l’Agenzia, la circostanza che l’Amministrazione sia risultata parzialmente vittoriosa in almeno uno dei precedenti gradi di giudizio impedisce l’applicazione della definizione al 5% prevista dal comma 2-ter. Pertanto, la controversia può essere definita solo secondo il criterio della soccombenza ripartita, con applicazione:

  • del 15% sulla porzione di lite annullata;
  • del 100% sulla porzione confermata dalla pronuncia.

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