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Interpello

Risposta n. 179 del 4/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, il precedente rapporto tramite agenzia interinale non integra collaborazione con la Fondazione BETA, perché si tratta di soggetti diversi e non collegati; pertanto la successiva collaborazione diretta con BETA dovrebbe poter accedere al forfetario.

Cause ostative al regime forfetario in presenza di rapporti con un ex datore di lavoro, anche tramite somministrazione.

Il quesito

Il contribuente chiede se possa applicare il regime forfetario pur avendo lavorato nel 2018 per la Fondazione BETA tramite agenzia interinale e avendo poi sottoscritto dal dicembre 2018 un accordo di collaborazione con la medesima Fondazione, considerando che l'attività sarà svolta prevalentemente nei suoi confronti.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la Fondazione BETA possa essere considerata, in sostanza, datore di lavoro del contribuente anche nel rapporto di somministrazione; di conseguenza, se nel 2019 l'attività è svolta prevalentemente nei confronti di BETA, opera la causa ostativa e il regime forfetario cessa dal 2020. Se invece la collaborazione con BETA fosse fiscalmente un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, il forfetario sarebbe escluso già dal 2019.

Cause ostative al regime forfetario e rapporti con ex datore di lavoro

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il tema centrale è la verifica della causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57, relativa alle attività svolte prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente ha indicato che:

  • da ottobre 2018 a dicembre 2018 ha prestato attività lavorativa tramite l’agenzia interinale ALFA per la Fondazione BETA;
  • da dicembre 2018 è stato assunto a tempo indeterminato presso la Fondazione GAMMA, cessando di lavorare per BETA;
  • sempre da dicembre 2018 ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Fondazione BETA, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’agenzia ALFA.

Con documentazione integrativa, ha precisato che l’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente nei confronti della Fondazione BETA.

Quesito posto all’Agenzia

Alla luce della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019, il contribuente chiede se possa accedere al regime forfetario per l’attività di collaborazione con la Fondazione BETA, nonostante il precedente rapporto di lavoro svolto, nel 2018, tramite somministrazione presso la stessa Fondazione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente sostiene che il rapporto intrattenuto con l’agenzia interinale ALFA non possa essere qualificato come collaborazione, neppure indiretta, con la Fondazione BETA, poiché si tratta di soggetti distinti e privi di collegamenti tra loro. Di conseguenza, ritiene che la successiva attività di collaborazione diretta con BETA possa rientrare nel regime forfetario.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario;
  • l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della medesima legge, come modificato dalla legge n. 145 del 2018;
  • l’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di somministrazione di lavoro;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019;
  • la risoluzione n. 55/E del 2016.

La circolare 9/E chiarisce che la nuova causa ostativa è finalizzata a evitare trasformazioni artificiose del lavoro dipendente in lavoro autonomo e che la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta.

Ragionamento dell’Agenzia

L’Agenzia evidenzia che il rapporto con la Fondazione BETA, nel 2018, era un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In base al decreto legislativo n. 81 del 2015, durante la somministrazione il lavoratore opera formalmente alle dipendenze dell’agenzia, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice.

Sotto il profilo sostanziale, l’utilizzatore assume poteri e obblighi tipici del datore di lavoro, come il potere di direzione e controllo e determinati obblighi retributivi e contributivi. In linea con la risoluzione n. 55/E del 2016, l’Agenzia richiama il principio per cui, pur essendo formalmente il contratto stipulato con il somministratore, il rapporto con l’utilizzatore presenta caratteristiche analoghe a quelle del rapporto di lavoro dipendente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la Fondazione BETA può essere considerata, sotto il profilo sostanziale, datore di lavoro del contribuente anche nel periodo di somministrazione.

Ne deriva che:

  • se al termine del periodo d’imposta 2019 l’attività viene svolta prevalentemente nei confronti della Fondazione BETA, opera la causa ostativa e il contribuente decade dal regime forfetario dal 2020;
  • se, invece, l’attività resa a favore di BETA fosse qualificabile fiscalmente come rapporto di lavoro dipendente o assimilato, il regime forfetario sarebbe escluso già dal 2019.

Conclusioni operative

L’interpello conferma un’impostazione sostanzialistica della causa ostativa: ai fini del regime forfetario non rileva solo la distinzione formale tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice, ma anche la riconducibilità sostanziale del rapporto al medesimo datore di lavoro. La verifica della prevalenza va effettuata a fine periodo d’imposta, e la conseguenza dell’eventuale superamento della soglia è la decadenza dal regime nell’anno successivo.

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