Risposta n. 182 del 6/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, i costi sostenuti per remunerare le prestazioni dell’amministratore sono eleggibili al credito d’imposta limitatamente alla quota che remunera le attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: ammissibilità del compenso dell’amministratore unico che svolge attività di ricerca.
Il quesito
La società chiede se il compenso corrisposto all’amministratore unico, per la sola parte riferibile all’attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta, possa essere incluso tra le spese agevolabili ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma l’ammissibilità, richiamando i precedenti chiarimenti di prassi: i compensi dell’amministratore non dipendente che svolge attività di ricerca e sviluppo sono agevolabili solo per la parte imputabile all’attività di ricerca effettivamente svolta. Resta necessario che l’attività sia adeguatamente documentata e permane il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su effettività, imputazione temporale, congruità dei costi e assenza di profili simulatori.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo e compenso dell’amministratore unico
L’interpello riguarda l’applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. La questione è se il compenso dell’amministratore unico di una società, che svolge in prima persona l’attività di sviluppo tecnologico, possa rientrare tra le spese agevolabili.
Fattispecie rappresentata dalla società
La società istante opera nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per la ricerca. Riferisce di non avere dipendenti né collaboratori e che l’attività di ricerca è svolta esclusivamente dal socio unico, che è anche amministratore unico della società.
La società chiede quindi se il compenso corrisposto all’amministratore, limitatamente alla quota riferibile all’attività di ricerca effettivamente svolta, possa essere considerato spesa ammissibile al credito d’imposta.
Quesito del contribuente
Il contribuente domanda in sostanza se:
- il compenso dell’amministratore unico non dipendente;
- nella sola misura in cui remunera l’attività di ricerca e sviluppo concretamente prestata;
possa essere incluso tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo la società, i costi sostenuti per remunerare le prestazioni dell’amministratore sono eleggibili al credito d’imposta, ma esclusivamente per la parte imputabile alle attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama il quadro normativo dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, che prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- con aliquota elevata al 50 per cento per le spese indicate al comma 6-bis.
Viene inoltre ricordato che le spese ammissibili sono quelle elencate dal comma 6, lettere a), a-bis), b), c), c-bis), d) e d-bis), e che le disposizioni applicative sono state adottate con decreto interministeriale 27 maggio 2015.
Sul punto specifico, la risposta richiama:
- la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, paragrafo 2.2.1, che ha considerato ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo;
- la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, paragrafo 4.1.2, che ha ribadito che tra il personale non altamente qualificato possono rientrare anche soggetti non dipendenti con rapporto di collaborazione, incluso l’amministratore, il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia aderisce all’impostazione già espressa in precedenza e afferma che il compenso dell’amministratore non dipendente è agevolabile solo nella misura in cui remunera l’attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta.
Tuttavia, precisa che nel caso concreto l’interpello non riguarda la qualificazione delle attività come ammissibili, circostanza che l’istante aveva escluso con specifico messaggio di posta elettronica; per tale motivo non è stato acquisito il parere tecnico del MiSE. Resta dunque fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità delle attività al credito d’imposta.
L’Agenzia aggiunge che, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell’impresa beneficiano dell’aliquota del 25 per cento ai sensi del comma 6, lettera a-bis), dell’articolo 3.
Condizioni e cautele operative
Il riconoscimento dell’agevolazione resta subordinato a specifiche verifiche documentali e sostanziali. In particolare:
- l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;
- il compenso è agevolabile solo per la quota che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore;
- permane il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su idonea documentazione, effettività, imputazione temporale e congruità dei costi;
- restano fermi eventuali controlli sulla sussistenza di profili simulatori delle operazioni poste in essere.
Conclusione
La risposta conclude che il compenso dell’amministratore unico, anche se socio unico e non dipendente, può essere ricompreso tra le spese rilevanti per il credito d’imposta ricerca e sviluppo solo limitatamente alla parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta, nel rispetto della documentazione e dei controlli previsti dalla normativa vigente.
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