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Interpello

Risposta n. 180 del 4/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, la rivalutazione sarebbe possibile anche per i beni non iscritti con valore contabile, richiamando prassi precedente che ammetterebbe la rivalutazione dei singoli beni gratuitamente devolvibili, purché autonomamente nella disponibilità del concessionario durante la concessione.

Rivalutazione dei manufatti immobiliari insistenti su area demaniale in concessione

Il quesito

La società chiede se possa rivalutare, ai sensi dell’art. 1, commi 940-950, della legge n. 145/2018, i manufatti immobiliari realizzati nell’ambito della concessione demaniale marittima, pur non essendo iscritti in bilancio perché contabilizzati come beni di terzi o con valore contabile nullo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la rivalutazione non sia possibile perché la norma richiede che i beni risultino dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; i manufatti, trattati come beni di terzi e non iscritti in bilancio, sono quindi esclusi dall’agevolazione.

Rivalutazione di manufatti su area demaniale in concessione

La risposta n. 180 affronta il tema della rivalutazione fiscale di manufatti immobiliari insistenti su un compendio demaniale marittimo condotto in concessione da una società operante nel settore delle riparazioni navali. Il punto centrale è se tali beni possano accedere al regime di rivalutazione previsto dalla legge di bilancio 2019, nonostante non risultino iscritti in bilancio come cespiti autonomi.

Contesto fattuale

La società istante svolge l’attività su un’area demaniale concessa per il tramite di una proroga trentennale con scadenza prevista nel 2033. Nel corso del tempo, i vari concessionari succedutisi hanno realizzato diversi manufatti immobiliari — tra cui edifici adibiti a uffici, capannoni industriali, officine, bacini di carenaggio, banchine e altri manufatti — che, al termine delle concessioni, saranno acquisiti al patrimonio demaniale mediante devoluzione gratuita allo Stato.

La società precisa di non aver iscritto in bilancio i singoli immobili, ritenendoli preesistenti e realizzati da precedenti concessionari; ha contabilizzato soltanto le spese ordinarie o straordinarie riferite ai manufatti. Ne deriva che il valore contabile dei beni risulta pari a zero o comunque assente.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, per i manufatti immobiliari realizzati nell’arco temporale delle concessioni e non ancora acquisiti al demanio, sia possibile avvalersi del regime agevolativo di rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 1, commi da 940 a 950, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Soluzione interpretativa proposta

La società ritiene di poter rivalutare i beni immobili in suo possesso anche se non emergono esplicitamente in bilancio con un valore contabile positivo. A sostegno della propria tesi richiama:

  • la circolare del Ministero delle Finanze 28 aprile 1992, n. 9, che avrebbe ammesso, in linea di principio, la rivalutazione dei singoli beni del concessionario ancorché gratuitamente devolvibili;
  • il principio secondo cui il vincolo di devoluzione gratuita allo Stato non escluderebbe la rivalutazione di cespiti che costituiscono oggetto di autonomi diritti del concessionario e di cui egli possa disporre durante la concessione;
  • il paragrafo 3.2 della circolare 25 giugno 2002, n. 57/E, richiamato con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili e ai relativi profili di ammortamento.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, commi 940-950, della legge n. 145/2018, che consente la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, con esclusione degli immobili merce, e limitatamente ai beni e alle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Viene poi richiamata la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, par. 2.6, che conferma il requisito della risultanza dal bilancio. L’Ufficio osserva inoltre che i beni in questione sono stati contabilizzati come beni di terzi, con imputazione a conto economico delle spese ordinarie e, per quelle straordinarie, tra gli oneri pluriennali.

Quanto alla prassi citata dal contribuente:

  • la circolare n. 9/1992 è ritenuta non decisiva, poiché riferita alla rivalutazione obbligatoria dei fabbricati e delle aree fabbricabili introdotta dalla legge n. 413/1991 e comunque collegata alle risultanze contabili dell’anno di riferimento;
  • il decreto ministeriale 13 febbraio 1992 viene richiamato perché, per i beni rivalutabili, richiedeva che i fabbricati risultassero nel bilancio relativo al periodo di riferimento;
  • la circolare n. 57/E del 2002 è considerata non pertinente, poiché tratta l’ammortamento dei beni rivalutati nell’ambito della disciplina della legge n. 448/2001, ma sempre con riferimento ai beni già risultanti dal bilancio.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude negativamente. In base alla classificazione contabile adottata dalla società, i manufatti insistenti sull’area demaniale non possono essere rivalutati ai sensi della legge di bilancio 2019, perché manca il requisito essenziale dell’iscrizione in bilancio.

Secondo l’Amministrazione:

  • la rivalutazione è ammessa solo per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • i beni trattati come beni di terzi e non iscritti tra le immobilizzazioni non rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione;
  • i precedenti di prassi richiamati dall’istante non consentono di superare tale limite, poiché anche in quei casi la rivalutazione era comunque collegata alle risultanze contabili.

Conclusioni operative

Per i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale di cui Alfa è titolare fino al 2033, l’agevolazione non è applicabile. Il diniego è fondato esclusivamente sulla mancanza del requisito formale dell’iscrizione in bilancio, elemento ritenuto imprescindibile dalla disciplina di rivalutazione richiamata.

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