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Interpello

Risposta n. 174 del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la controversia sarebbe definibile con il pagamento del 5% del valore, perché l’Agenzia sarebbe risultata totalmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio; la sentenza di cassazione con rinvio e la soccombenza del contribuente su un singolo rilievo, poi asseritamente coperto da giudicato interno, sarebbero irrilevanti ai fini dell’agevolazione.

Definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, con richiesta di applicazione del 5% o del 15% del valore della lite.

Il quesito

Il contribuente chiede come determinare l’importo dovuto per chiudere la lite, sostenendo che si sia formato un giudicato interno sul rilievo relativo a perdite su crediti e che, quindi, ricorrano i presupposti per il pagamento del 5% del valore della controversia ex comma 2-ter dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene non applicabile il 5%, perché il comma 2-ter richiede che l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e, nel caso esposto, in primo grado l’Amministrazione è risultata almeno parzialmente vittoriosa. Pertanto la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia ex comma 2, lett. b), mentre l’eventuale giudicato interno incide solo sul valore della controversia e non sul requisito della soccombenza integrale.

Definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione

L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie. Il contribuente, parte di un giudizio ancora pendente in Cassazione, chiede di chiarire se la lite sia definibile con il pagamento del 5% oppure del 15% del valore della controversia.

Fattispecie rappresentata

L’istante riferisce che su un avviso di accertamento relativo a un determinato periodo d’imposta si è svolto un contenzioso articolato in più gradi:

  • la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso solo in parte, rigettandolo con riferimento a un rilievo concernente il recupero a tassazione di una perdita su crediti ritenuta indeducibile;
  • in appello il contribuente è risultato totalmente vittorioso;
  • la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio;
  • anche nel giudizio di rinvio il contribuente è risultato totalmente vittorioso.

Alla data di presentazione dell’interpello il giudizio è pendente davanti alla Corte di cassazione a seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente osserva inoltre che, nel ricorso per cassazione, sarebbe stato omesso ogni riferimento al rilievo sulle perdite su crediti deciso in primo grado a favore dell’Agenzia; per tale ragione ritiene che su quel punto si sia formato un giudicato interno favorevole alla propria posizione.

Quesito del contribuente

L’istante domanda quale importo debba essere versato per aderire alla definizione agevolata della controversia tributaria ex articolo 6 del D.L. n. 119/2018. In particolare, chiede se la lite possa essere definita con il pagamento del 5% del valore della controversia ai sensi del comma 2-ter, oppure se trovi applicazione una diversa misura.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo il contribuente, nel caso concreto dovrebbe applicarsi la definizione al 5% del valore della lite, perché sarebbe integrata la condizione della soccombenza integrale dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio. L’istante ritiene irrilevanti:

  • la sentenza di cassazione con rinvio;
  • la soccombenza subita in primo grado in relazione al singolo rilievo sulle perdite su crediti, in quanto tale statuizione sarebbe stata superata da un successivo giudicato interno favorevole.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi:

  • il comma 1 prevede la definizione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, mediante pagamento del valore della controversia;
  • il comma 2 stabilisce importi ridotti in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, con pagamento del 40% in caso di soccombenza in primo grado e del 15% in caso di soccombenza in secondo grado;
  • il comma 2-bis disciplina l’ipotesi di accoglimento parziale o soccombenza ripartita, prevedendo il pagamento integrale per la parte confermata e ridotto per la parte annullata;
  • il comma 2-ter consente la definizione con il pagamento del 5% del valore della controversia per le liti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma solo se l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

L’Agenzia richiama anche i chiarimenti di prassi contenuti nelle circolari n. 6/E del 1° aprile 2019 e n. 10/E del 15 maggio 2019.

Chiarimenti di prassi richiamati

Viene riportato che la circolare n. 6/E del 2019 precisa che la misura del 5% si applica solo se:

  • il giudizio è pendente davanti alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e alla data di presentazione della domanda di definizione;
  • tutte le precedenti pronunce sono integralmente sfavorevoli all’Agenzia.

La stessa circolare chiarisce che non sono definibili al 5% le liti nelle quali l’Amministrazione sia risultata anche solo parzialmente vittoriosa in almeno uno dei precedenti gradi. La soccombenza è valutata confrontando quanto richiesto dal contribuente con quanto deciso dal giudice, e si considera integrale solo quando la domanda del contribuente è stata accolta.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 10/E del 2019, che affronta il caso in cui vi sia stato un rinvio in Cassazione: in tale ipotesi, se la sentenza di rinvio favorevole al contribuente è stata depositata prima del 24 ottobre 2018 e impugnata in Cassazione, la lite è definibile con il 15% del valore, non con il 5%, poiché non ricorre la soccombenza dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi. La successiva impugnazione della pronuncia di rinvio non trasforma la precedente cassazione con rinvio in una decisione favorevole all’Agenzia ai fini del comma 2-ter.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che la risposta è resa sulla base dei fatti rappresentati dall’istante, senza svolgere valutazioni autonome sul processo tributario e sui suoi esiti.

Nel merito, rileva che nel caso esposto l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, sicché non è integrata la condizione richiesta dal comma 2-ter, cioè la soccombenza dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la controversia non può essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite.

Quanto al dedotto giudicato interno, l’Agenzia osserva che tale circostanza, non verificabile in sede di interpello, non modifica l’esito del giudizio di primo grado; incide soltanto sulla determinazione dell’effettivo valore della controversia.

Conclusione operativa

Alla luce della normativa e dei chiarimenti di prassi richiamati, l’Agenzia conclude che la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del valore della stessa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 119/2018. Il beneficio del 5% è invece escluso, poiché non risulta soddisfatta la condizione della soccombenza integrale dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi di giudizio.

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