Cassazione Civile, Ordinanza n. 33336/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con la quale l'Ufficio ha chiesto la restituzione di somme che assumeva essere state rimborsate erroneamente al contribuente, in relazione a trattenute operate sulla pensione integrativa liquidata dall'Enel. In origine la CTR del Molise, accogliendo l'appello dell'Amministrazione, aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che questi avesse compreso la questione e richiamando il principio per cui il beneficio dello sconto sui costi dell'energia elettrica costituirebbe reddito di lavoro. Il contribuente ha quindi proposto due distinti ricorsi per cassazione: il primo contro la sentenza che aveva deciso nel merito la lite tributaria (n. 710/2016), deducendo omessa pronuncia, nullità per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo; il secondo contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione (n. 1271/2017), deducendo violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e carenza/inesistenza della motivazione, sostenendo che il giudice di revocazione avesse male interpretato gli atti e confuso un errore di fatto con un errore di giudizio.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza resa in sede di revocazione (n. 17197/2018), ritenendo infondati i motivi perché la CTR aveva correttamente escluso che il vizio denunciato integrasse un errore revocatorio e perché la motivazione, seppur sintetica, non era inesistente o meramente apparente. Ha invece accolto il ricorso contro la sentenza n. 710/2016 (n. 16545/2017), assorbito il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio senza spiegare in modo idoneo le ragioni della decisione e avendo evocato una fattispecie giuridica diversa da quella controversa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per il ricorso rigettato la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è limitato all'errore di fatto percettivo; non copre errori di valutazione o di giudizio del giudice.
art. 64 d.lgs. n. 546/1992
La revocazione nel processo tributario è ammessa nei limiti e con la natura eccezionale previsti dalla legge.
art. 111 Cost.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione può integrare nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre a definire l'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non di meri errori di giudizio in sede revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il veicolo per denunciare la nullità della sentenza per difetto assoluto o apparente di motivazione e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 335 c.p.c.
La Corte ne applica in via analogica la regola di riunione per i ricorsi contro sentenze connesse (merito e revocazione).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico; resta escluso quando la censura investe la valutazione giuridica o logica degli atti, che va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente la sua sintesi o concisione se consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza affrontare espressamente ogni profilo dedotto, comporta il rigetto implicito della pretesa incompatibile con la soluzione adottata.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. il fatto decisivo omesso deve essere un fatto storico, principale o secondario, specificamente indicato dal ricorrente quanto a dato, discussione processuale e decisività.
- Quando il giudice di appello accoglie la pretesa dell'Amministrazione senza indicare gli elementi oggettivi posti a base della decisione e richiama una fattispecie diversa da quella realmente controversa, la sentenza è affetta da motivazione apparente e va cassata con rinvio.
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