Cassazione Penale, Sentenza n. 37817/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva facoltativa senza adeguata motivazione; 2) violazione di legge per non avere il giudice di merito rinnovato il giudizio comparativo delle circostanze dopo il riconoscimento della fattispecie degli artt. 4 e 7 legge n.895/1967 (e quindi non aver tenuto conto dell'attenuante o della nuova qualificazione nella determinazione della pena, in particolare art. 69 c.p.); 3) difetto di motivazione circa gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la specifica determinazione degli aumenti per i reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la Corte di merito aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva, richiamando i gravi precedenti e la continuità del percorso delinquenziale; b) l'art. 7 della legge 895/1967 non costituisce una circostanza attenuante ma una fattispecie autonoma (quindi non era dovuto il bilanciamento richiesto dal ricorrente come se si trattasse di attenuante comune); c) gli aumenti per continuazione erano specificamente indicati e, data la loro entità, non richiedevano una motivazione particolarmente dettagliata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sul trattamento delle sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha applicato la fattispecie relativa alla detenzione ai fini di spaccio (riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 per la cocaina)
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
Regolamentazione delle armi: l'art. 7 configura reati relativi ad arma comune da sparo e, secondo la Corte, non è una circostanza attenuante ma una fattispecie autonoma con sanzione determinata per relationem; pertanto la sua emersione non comporta automaticamente il bilanciamento come attenuante generale
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Disciplina sulle armi e strumenti atti ad offendere; nel processo era contestato anche il porto di un manganello telescopico come strumento atto ad offendere
Codice penale, art. 133
Principi per la determinazione della pena e delle circostanze: la Corte ha fatto riferimento ai parametri di determinazione della pena ai sensi degli artt.133 e 133-bis c.p. nella rimodulazione sanzionatoria
Codice penale, art. 133-bis
Disciplina sulla determinazione e quantificazione della pena; utilizzata dalla Corte di merito nella determinazione della pena complessiva
Codice penale, art. 69
Riguarda il cumulo giuridico e la determinazione della pena in caso di più circostanze; il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non ha fatto riferimento a questo art. dopo la riqualificazione, ma la Cassazione ha ritenuto la censura infondata per la natura autonoma dell'art.7 L.895/1967
Codice penale, art. 81
Limiti al cumulo delle pene e proporzione tra le pene: richiamato per valutare che la determinazione degli aumenti per continuazione rispetta i limiti previsti
Codice penale, art. 132
Conferisce al giudice potere discrezionale nella determinazione della pena; la Cassazione richiama che l'impegno motivazionale richiesto dipende dall'entità dell'aumento e dal rischio di cumulo materiale
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva facoltativa richiede motivazione, ma è sufficiente che il giudice indichi in modo comprensibile la maggiore pericolosità del reo richiamando precedenti e la continuità del percorso delinquenziale; la motivazione non deve essere iper-dettagliata se il quadro è chiaro
- La riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967 non va automaticamente trattata come mera attenuante: l'art. 7 configura una fattispecie autonoma per arma comune da sparo e va considerata nella determinazione della pena come titolo di reato distinto
- Quando si applica la continuazione è necessario indicare e motivare gli aumenti per i reati satellite, ma il grado di dettaglio richiesto alla motivazione è proporzionale all'entità degli aumenti: aumenti di esigua entità possono non richiedere articolate spiegazioni
- La rimodulazione del trattamento sanzionatorio dopo riformulazioni di addebito richiede che il giudice consideri le norme di riferimento (es. artt. 133, 133-bis, 69, 81 c.p.), ma non sempre impone una rinnovazione completa del confronto tra tutte le circostanze quando la nuova qualificazione sia autonoma e la motivazione complessiva sia adeguata
- Per impugnare con successo motivazioni su recidiva o continuazione occorre dimostrare concreto vizio logico-giuridico o assenza totale di spiegazione delle ragioni, non la mera insoddisfazione per il contenuto motivazionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37806/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37807/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37808/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37809/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37811/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37812/2023 del 15/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →