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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32634/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla determinazione del valore in dogana di importazioni (2008-2010) di articoli di abbigliamento per bambini con raffigurazioni/licenze: l'Agenzia contestava che la Preca Brummel s.p.a. avesse indebitamente utilizzato l'istituto del "first sale price" per merci cinesi e non avesse incluso nel valore doganale le royalties dovute ai titolari delle licenze, in presenza di clausole contrattuali che avrebbero configurato un controllo della licenziante sul produttore. Il Centro Assistenza Doganale Duemilacinque, quale dichiarante doganale rappresentante indiretto della Brummel, impugnava gli avvisi di rettifica e le sanzioni; la questione ha attraversato più gradi di giudizio con decisioni contrastanti, cassazione e rinvio, e nel giudizio di rinvio la CTR Liguria ha stabilito parzialmente a favore dell'Agenzia l'obbligo di includere le royalties nel valore doganale, rigettando l'appello incidentale della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal CAD Duemilacinque Europa s.r.l., confermando il giudizio di merito della CTR della Liguria che aveva ritenuto sussistenti, alla luce delle clausole contrattuali, indici di un controllo effettivo della licenziante sul produttore e, quindi, la sussunzione delle royalties nella base imponibile doganale. La Cassazione ha giudicato infondati i motivi relativi a: violazione delle norme doganali e del DAC sull'applicazione del first sale price e sull'inclusione delle royalties; errata interpretazione delle clausole contrattuali (motivo inammissibile in quanto rimette il merito); applicabilità dell'art. 220 par.2 CDC (buona fede) e dell'esimente prevista dallo Statuto del contribuente; e applicazione del cumulo delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)

    art. 71; art. 32 par.1 lett. c) richiamati

    Le royalties devono essere incluse nel valore in dogana se il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita e se si riferiscono alle merci oggetto di valutazione; il requisito della "condizione di vendita" si verifica anche quando il titolare della licenza esercita di fatto un controllo o un potere di orientamento sul produttore.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC)

    art. 147 (istituto "first sale price")

    L'istituto del first sale price è ammesso in determinate condizioni, ma il suo utilizzo può essere contestato se, alla luce dei fatti e dei contratti, emergono elementi che impongono la ricomprensione di componenti quali le royalties nel valore in dogana.

  • Commento del Comitato del Codice Doganale (TAXUD/800/2002, versione 2007/2008)

    Commento n.11 (Sezione del valore in dogana)

    Documento di soft law che fornisce indicatori utili per individuare il controllo della licenziante sul produttore; tali elementi, pur non vincolanti, costituiscono strumenti importanti per l'interpretazione uniforme del codice doganale e sono stati utilizzati dal giudice per valutare la sussistenza del controllo.

  • Codice civile

    artt. 1362, 1363, 1371, 1372

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione dei contratti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto tende a rimettere il merito delle valutazioni contrattuali già svolte dal giudice di merito.

  • Codice doganale comunitario

    art. 220 par.2 (buona fede)

    L'esenzione per buona fede non opera come automa esimente: l'errore incolpevole rileva solo se rientra nelle situazioni previste dalla normativa comunitaria e, comunque, deve derivare da un comportamento attivo dell'autorità doganale; non rilevano errori dipendenti da dichiarazioni inesatte di fornitori, che ricadono nel rischio commerciale dell'operatore.

  • Statuto dei diritti del contribuente

    L'applicabilità dell'esimente per incertezza normativa oggettiva richiede l'esistenza di un'effettiva e inevitabile incertezza interpretativa della norma; la CTR ha ritenuto tale condizione non sussistente, visto il grado di chiarezza e la consolidata giurisprudenza in materia.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    art. 12 comma 5; art. 6 comma 2

    Il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 12 comma 5 richiede che le violazioni siano commesse in periodi d'imposta diversi, nozione non applicabile alla materia doganale; la Corte ha ritenuto le violazioni oggetto di autonome fattispecie sostanziali con distinte dichiarazioni doganali, escludendo il cumulo richiesto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Le royalties devono essere incluse nel valore in dogana quando il titolare della licenza esercita, di diritto o di fatto, un potere di controllo o di orientamento sul produttore: la presenza di clausole contrattuali che impongono codice di condotta, scelta dei fornitori, controllo sui processi produttivi o potere di sostituzione del produttore costituiscono indici rilevanti.
  • Gli indicatori contenuti nel Commento TAXUD (soft law) possono essere utilizzati come ausilio interpretativo dalle autorità e dai giudici per valutare il controllo della licenziante; pur non vincolanti, hanno valore probatorio e interpretativo rilevante.
  • L'istituto del "first sale price" è valutato con attenzione e può essere disconosciuto se, nelle circostanze contrattuali e fattuali, emergono elementi che richiedono l'inclusione di componenti come le royalties nel valore doganale.
  • L'eccezione di buona fede (art. 220 CDC) non opera automaticamente: l'errore incolpevole è esimente solo se riconducibile alle fattispecie previste dalla normativa comunitaria e quando l'errore derivi da comportamenti attivi dell'amministrazione; errori dovuti a dichiarazioni inesatte di fornitori ricadono sul rischio dell'operatore.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'incertezza normativa oggettiva (esimente), è necessario dimostrare una reale e inevitabile ambiguità interpretativa della norma, ad esempio mediante contrasto giurisprudenziale significativo e documentato.
  • Sulle sanzioni, il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 non è automaticamente applicabile in dogana: vanno valutate la natura sostanziale delle violazioni e la nozione di periodi d'imposta, spesso non compatibile con la materia doganale.
  • In Cassazione non è possibile una rinnovazione del sindacato di merito: le contestazioni che mirino semplicemente a rivedere la valutazione dei fatti e delle clausole contrattuali sono inammissibili o destinate al rigetto.

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