Sentenza del 24/11/2017 n. 2487 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notifica atto per compiuta giacenza - Efficacia nei confronti del destinatario - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il momento in cui si perfeziona, nei confronti del destinatario, la notificazione di un atto effettuata per posta quando il plico non viene consegnato direttamente e si verifica la compiuta giacenza. Il ricorrente contestava, in sostanza, che la notifica dovesse considerarsi perfezionata soltanto con il materiale ritiro del plico, invocando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
La decisione
La sentenza afferma che, ai sensi della disciplina introdotta dal D.L. 35/2005, la notificazione si considera eseguita nei confronti del destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, oppure dalla data del ritiro del plico se anteriore. Pertanto, quando il plico viene ritirato entro dieci giorni, rileva la data del ritiro; quando invece il ritiro avviene dopo tale termine, la notifica si perfeziona comunque allo scadere dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza attendere il ritiro materiale.
Norme richiamate
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del plico, se anteriore.
La norma stabilisce una presunzione legale di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza: il termine ordinario è di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo che il destinatario ritiri il plico prima, nel qual caso la notifica si perfeziona alla data del ritiro.
Principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Il principio non implica che, per il destinatario, la notifica postale si perfezioni sempre con la materiale consegna o con il ritiro dell'atto. Nella compiuta giacenza, il perfezionamento può avvenire allo scadere dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Massime di principio
- In caso di notifica postale per compiuta giacenza, occorre verificare la data di spedizione della raccomandata informativa e calcolare dieci giorni da tale data.
- Se il destinatario ritira il plico prima dello scadere dei dieci giorni, la notifica si perfeziona alla data del ritiro.
- Se il destinatario ritira il plico dopo lo scadere dei dieci giorni, la notifica si considera già perfezionata allo scadere del decimo giorno, indipendentemente dal successivo ritiro.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione tutela la distinzione tra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario, ma non elimina la specifica regola legale della compiuta giacenza.
- Per valutare la tempestività di un ricorso o di un altro atto difensivo, il termine deve essere calcolato considerando la data di perfezionamento della notifica secondo queste regole, non necessariamente la data in cui il plico è stato materialmente ritirato.
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