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Sentenza

Sentenza n. 542/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Regione Puglia, ad oggetto “recupero somme indebitamente corrisposte con D.D. n.-OMISSIS- – PATLEG n.-OMISSIS- proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR – -OMISSIS- rgt. Accertamento in entrata”, con cui viene annullato in autotutela l'atto dirigenziale n. -OMISSIS- e si intima al ricorrente la restituzione della somma di € 9.780,70 corrisposta a titolo di rimborso spese legali relative al procedimento penale in oggetto richiamato, notificata con nota prot. n. -OMISSIS- del 09.06.2021, pervenuta a mezzo posta in data 11.6.2021 che, parimenti, si impugna; - della proposta di provvedimento del Responsabile di p.o. “Segreteria Tecnica – Conferimento incarichi legali” e Responsabile del procedimento, contenuta nella medesima determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS- con cui l'Avvocatura Regionale ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento dell'Atto Dirigenziale n. -OMISSIS- e contestuale recupero somme; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere, - nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a mantenere il rimborso delle spese legali corrisposte con atto dirigenziale n. -OMISSIS-, pari complessivamente ad € 9.380,77 in relazione al procedimento penale n.-OMISSIS- RGNR – -OMISSIS- rgt. celebratosi innanzi al Tribunale di Lecce.

Giustizia amministrativa202101251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio del precedente riconoscimento del rimborso delle spese legali e intimazione alla restituzione di € 9.780,70

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la determinazione regionale che aveva annullato d’ufficio il precedente atto di riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale connesso all’attività di servizio, intimando la restituzione delle somme. Deduceva, in particolare, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché l’autotutela era stata esercitata oltre il termine massimo di diciotto mesi e comunque a oltre trentasei mesi dall’atto favorevole; contestava inoltre la ravvisata sussistenza di un conflitto di interessi e chiedeva l’accertamento del diritto a conservare il rimborso, a seguito dell’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha rilevato che il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e amministratori regionali per procedimenti penali connessi all’espletamento del servizio costituisce, in presenza dei presupposti normativi, oggetto di un diritto soggettivo. L’art. 18 d.l. 67/1997, esteso ai dipendenti e amministratori regionali dall’art. 16 l.r. Puglia 9/2000, prevede infatti il rimborso delle spese nei giudizi conclusi con un provvedimento che escluda la responsabilità. Anche quando l’amministrazione abbia dapprima riconosciuto e pagato il rimborso e successivamente ne abbia disposto il recupero, la controversia non riguarda l’esercizio di un potere pubblicistico di autotutela sindacabile dal giudice amministrativo, ma l’accertamento della spettanza del diritto, dell’eventuale inadempimento o della violazione dei doveri di buona fede e della lesione dell’affidamento, questioni devolute al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997, conv. in l. 135/1997

    Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

    La disposizione configura, al ricorrere dei presupposti di legge, un obbligo di rimborso e una posizione di diritto soggettivo in capo al dipendente.

  • art. 16 l.r. Puglia 9/2000

    Estende ai dipendenti e agli amministratori regionali la disciplina statale sul rimborso delle spese di patrocinio legale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La questione relativa al rispetto del termine per l’annullamento d’ufficio non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • La controversia sulla spettanza del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico per un procedimento penale connesso all’espletamento del servizio, quando la disciplina applicabile configura un obbligo di rimborso al ricorrere dei presupposti di legge, riguarda un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il successivo annullamento o recupero di somme già riconosciute e pagate a titolo di rimborso delle spese legali non trasforma la posizione del dipendente in un interesse legittimo né rende automaticamente pubblicistica la controversia: occorre accertare la spettanza del diritto, l’eventuale inadempimento dell’amministrazione e la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, questioni riservate al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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