Ordinanza n. 2210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn camera di consiglio la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
È stato proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di appello né le censure rivolte agli atti amministrativi originariamente impugnati.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello, ma l’ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
Come è indicizzato
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