Sentenza n. 1048/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 442/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte n. 442/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro una nota della Questura relativa al permesso per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo straniero aveva impugnato il diniego della Questura di Asti di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Il diniego era fondato sul fatto che le organizzazioni religiose indicate come enti di appartenenza — la Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico Orientale e la Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa — risultavano sconosciute agli uffici del Ministero dell'Interno e non era quindi dimostrata la natura di culto dell'ente né l'effettiva permanenza della qualità di ministro religioso. L'appellante sosteneva che la propria condizione di sacerdote ortodosso non fosse mutata, che il precedente rilascio e rinnovo del titolo fino al 2018 avesse consolidato la sua posizione e che non fosse necessaria un'intesa con lo Stato. Deduceva inoltre violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, del principio di uguaglianza e libertà religiosa, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 5, commi 2 e 9, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto valutare d'ufficio il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, per lavoro autonomo o protezione speciale. Contestava infine la nota con cui la Questura aveva comunicato al difensore che non risultava presentata un'apposita domanda di permesso per lavoro autonomo. Nel corso del giudizio d'appello il Consiglio di Stato disponeva un'istruttoria, dalla quale emergeva che le organizzazioni indicate non erano riconducibili alla confessione ortodossa firmataria dell'intesa con lo Stato e che l'ente di appartenenza non risultava qualificato come ente di culto; inoltre, la successiva appartenenza alla Sacra Diocesi Ortodossa di Luni era stata dedotta solo in giudizio e la relativa istanza di approvazione governativa della nomina a ministro di culto era stata respinta.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il permesso di soggiorno per motivi religiosi è teleologicamente collegato al visto d'ingresso e presuppone la permanenza, per tutta la durata del soggiorno, dell'attività religiosa che aveva giustificato l'ingresso, svolta presso un ente avente effettiva natura di culto. Non è necessaria, per il visto o per il permesso, la stipulazione di un'intesa con lo Stato o il riconoscimento giuridico dell'ente; è però necessario che siano dimostrati la natura religiosa dell'attività e il carattere cultuale dell'organizzazione di appartenenza. L'Amministrazione deve verificare tali elementi anche interpellando le confessioni religiose presenti, e non può fondarsi sulle sole autodichiarazioni dell'interessato. Nel caso concreto, l'istruttoria ministeriale aveva escluso collegamenti tra le organizzazioni indicate e la Chiesa ortodossa di riferimento, sicché lo straniero non aveva provato né la propria effettiva appartenenza a una confessione religiosa né la natura di culto dell'ente e dell'attività svolta. Sono state quindi respinte le censure di disparità di trattamento e lesione della libertà religiosa, poiché il diniego non dipendeva dal mancato riconoscimento o dall'assenza di intesa, ma dall'insufficiente dimostrazione della natura religiosa dell'ente e dell'attività. È stata inoltre esclusa l'obbligatorietà di una valutazione d'ufficio di titoli di soggiorno diversi: l'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 richiede una specifica istanza, corredata dalla prova dei requisiti del diverso titolo. La comunicazione al difensore è stata ritenuta priva di natura provvedimentale, non essendo stata presentata una domanda di permesso per lavoro autonomo. È stata infine ribadita l'impossibilità di convertire il permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, in ragione della specialità del titolo. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il permesso per motivi religiosi è collegato alle attività e ai presupposti del visto d'ingresso; la permanenza del titolo richiede la continuità dell'attività religiosa che aveva giustificato l'ingresso.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti ... per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
La valutazione di un diverso titolo di soggiorno presuppone una specifica istanza dell'interessato e la dimostrazione dei requisiti del titolo richiesto; l'Amministrazione non deve procedere d'ufficio sulla base di una mera comunicazione del difensore.
art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999
La disposizione rinvia alla disciplina ministeriale relativa alle tipologie dei visti e ai requisiti per il loro ottenimento.
art. 11 Allegato A, d.m. Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.
L'intesa o il riconoscimento giuridico non sono condizioni necessarie in assoluto; anche un'associazione di culto operante di fatto può rilevare, purché ne siano verificati la natura cultuale e la conformità statutaria all'ordinamento.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dalla Questura; le censure relative alla sua violazione sono state ritenute infondate nel quadro dell'istruttoria svolta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell'appellante mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per motivi religiosi, essendo collegato alle attività previste dal visto d'ingresso, può essere rinnovato solo se lo straniero dimostra la permanenza dell'attività religiosa che aveva giustificato l'ingresso e il suo svolgimento presso un ente avente effettiva natura di culto.
- Per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi religiosi non è indispensabile che l'organizzazione confessionale abbia stipulato un'intesa con lo Stato o sia giuridicamente riconosciuta; è però necessario dimostrare, in concreto, la natura religiosa dell'attività e la natura cultuale dell'ente, secondo criteri desumibili dall'ordinamento.
- L'Amministrazione può e deve verificare l'effettiva appartenenza dello straniero alla confessione indicata e la natura di culto dell'ente, anche acquisendo riscontri dalle confessioni religiose interessate; l'autodichiarazione dell'interessato non è sufficiente quando gli elementi istruttori disponibili smentiscono tale appartenenza.
- L'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 non impone all'Amministrazione di individuare e concedere d'ufficio un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto: occorre una specifica istanza dell'interessato, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti del diverso titolo.
- Una comunicazione dell'Amministrazione che si limiti a rilevare l'assenza di una domanda per un diverso titolo di soggiorno non ha natura provvedimentale e non equivale al diniego di quel titolo.
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