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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21830/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione della CO.RE.DI. Lombardia n.144/2015, con cui il notaio Benedetta Bruno era stata destinata alla sanzione disciplinare della destituzione per: mancato versamento all'erario di imposte indirette trattenute ai clienti; ritardati versamenti di imposte dirette e mancato pagamento di rate concordate con l'Agenzia delle Entrate; omissione di collaborazione con il Consiglio notarile e mancata assistenza ai clienti colpiti da avvisi di liquidazione; carenza grave di crediti formativi nel biennio. Il ricorso di cassazione contestava, tra l'altro, la violazione del principio nemo tenetur se detegere (diritto di non autoincriminarsi), la omessa valutazione di documenti e circostanze rilevanti, l'erronea applicazione della recidiva ai sensi dell'art.147 l. notarile e la mancata considerazione delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata che aveva confermato la destituzione. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il rifiuto di collaborare con il Consiglio notarile non è automaticamente tutelato dal principio nemo tenetur se detegere quando le condotte consistono in mancata comparizione, mancato invio di documenti e risposte ostili; il vizio per omesso esame di atti è generico e non fondato; la sospensione dall'esercizio non esimeva il notaio dal dovere di assistenza etica ai clienti nella fase post-stipula; le condotte contestate erano storicamente distinte da quelle già sanzionate, con conseguente applicabilità della recidiva prevista dall'art.147, comma 2, legge notarile; l'eventuale riconoscimento delle attenuanti non poteva produrre conversione della sanzione in presenza della recidiva infradecennale, principio confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.133/2019. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 2, legge notarile

    Prevede la destituzione in caso di reiterata violazione infradecennale; la Corte ha ritenuto che tale previsione prevalga come norma speciale e renda irrilevanti, ai fini della sostituzione della sanzione, le attenuanti previste dall'art.144

  • art. 144, comma 1, legge notarile

    «se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione»

    La norma generale sulle attenuanti è stata ritenuta non idonea a prevalere sulla specifica previsione di recidiva dell'art.147, comma 2; la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata

  • art. 21 principio di deontologia notarile (codice deontologico)

    Richiama l'obbligo di collaborazione del notaio con il Consiglio notarile; la Corte ha distinto l'obbligo di fornire chiarimenti necessari al controllo (che può integrare illecito disciplinare se eluso) dal diritto a non rendere dichiarazioni autoindizianti

  • art. 42, lett. d) principi deontologici

    Richiama il dovere di prestare assistenza ai clienti; la Corte ha ritenuto che tale dovere persista anche durante la sospensione per atti di natura etica/non strettamente tecnico-professionale

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa e al nemo tenetur; la Corte ha escluso la violazione sulla base della specificità del rifiuto contestato (comportamenti difettosi di collaborazione non riconducibili automaticamente al diritto di non autoincriminarsi)

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art.147; la Consulta ha comunque dichiarato non fondata la questione

  • art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva dei vizi di motivazione dopo la modifica del 2012, dichiarando inammissibili per genericità o infondate le censure

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro per valutare la gravità del vizio motivazionale; la Corte richiede motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria emergente dal provvedimento stesso per ritenere violato il suddetto articolo

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma amministrativa richiamata ai fini del contributo unificato; applicata per dichiarare la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 133/2019

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art.147, comma 2, determinando il vincolo interpretativo per la Corte di Cassazione: la previsione di recidiva resta conforme e prevalente rispetto alle norme sulle attenuanti

Massime di principio

  • Il principio nemo tenetur se detegere tutela il rifiuto di rendere dichiarazioni autoindizianti, ma non copre comportamenti quali mancata presenza a convocazioni, mancato invio di documenti o risposte ostili richieste nel contesto del controllo: tali condotte possono integrare illecito disciplinare
  • L'obbligo di collaborazione del professionista con il consiglio/autorità di vigilanza è distinto dal diritto di non autoincriminarsi; va valutata la natura delle richieste e se siano effettivamente autoindizianti
  • La sospensione dall'esercizio non elimina tutti i doveri deontologici: obblighi di assistenza non tecnici e comportamenti etici possono continuare a gravare sul professionista anche durante la sospensione
  • La recidiva disciplinare specificamente prevista da una norma speciale (es. art.147, comma 2, legge notarile) può escludere la rilevanza pratica delle attenuanti previste da norme generali, se così interpretata anche dalla Corte costituzionale
  • In cassazione i motivi di omesso esame e di vizio di motivazione devono essere specifici e dimostrabili: la giurisprudenza richiede che il vizio emerga dal provvedimento impugnato e non si limiti a contestazioni generiche
  • La qualificazione delle varie condotte come autonomamente rilevanti o come 'segmenti' di una condotta già sanzionata (continuazione) è rimessa al giudice del merito; la continua giurisprudenza ammette che la continuazione incida soprattutto sulla misura della pena e non impedisca l'applicazione della recidiva

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