Cassazione Civile, Sentenza n. 10739/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore elettrico)
La controversia
La controversia riguardava l’installazione di un elettrodotto ad alta tensione su un terreno, sul quale un decreto prefettizio del 12 dicembre 1995 aveva imposto una servitù permanente. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 dicembre 2013, aveva ritenuto illegittimo il decreto di asservimento per i vizi della dichiarazione di pubblica utilità e aveva escluso che la servitù si fosse costituita per occupazione acquisitiva o in base alla disciplina della costituzione coattiva; aveva quindi liquidato ai proprietari e ai loro danti causa 600 euro, oltre rivalutazione e interessi. La società ha proposto ricorso principale con un articolato motivo, contestando l’illegittimità dei provvedimenti del procedimento impositivo, la necessità che l’autorizzazione provvisoria contenesse i termini previsti dalla legge, la disapplicabilità dei provvedimenti amministrativi e la derivazione automatica dell’illegittimità dell’autorizzazione definitiva e del decreto di asservimento dal vizio dell’atto provvisorio. Ha inoltre sostenuto che l’autorizzazione definitiva recava una dichiarazione di pubblica utilità, poteva valere come rinnovazione legittima del precedente provvedimento e consentiva comunque di ottenere la servitù ai sensi degli artt. 1032 e 1056 c.c.; ha contestato altresì la valutazione delle proroghe e l’esito della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù, invocando la tutela dell’affidamento. I proprietari e gli eredi hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi: erronea quantificazione del pregiudizio, anche per l’incidenza dell’elettrodotto da 380 kV, delle onde elettromagnetiche, delle limitazioni alle colture, della fascia di rispetto e degli oneri tributari; omesso esame della tipologia dell’impianto e dei suoi effetti; violazione delle regole sulle spese di lite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale richiamando il principio secondo cui il decreto di asservimento è un provvedimento ablatorio costitutivo della servitù con effetti ex nunc e, come provvedimento amministrativo autoritativo esecutivo, impedisce il risarcimento in forma specifica e gli effetti ripristinatori conseguenti alla domanda, salvo che si sia formato il giudicato sul diritto alla restituzione. Ha esteso al decreto di asservimento i principi elaborati per l’acquisizione sanante sopravvenuta: se il provvedimento interviene prima del giudicato sul diritto alla restituzione, le domande di restituzione e di risarcimento del danno ancora pendenti diventano improcedibili. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I tre motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha inoltre precisato che il procuratore antistatario non è parte del successivo giudizio d’impugnazione, salvo che la controversia riguardi la concessione della distrazione; ha osservato che non vi era ragione fondata per notificargli il ricorso in proprio. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis
La giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento costante con riferimento all’analogo provvedimento ablatorio (la cd. acquisizione sanante) D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis (applicabile anche alla costituzione coattiva di servitù affermando, in conformità con i principi espressi dalla Corte Cost., con sentenza n. 71 del 2015, che, ove sopravvenga tale provvedimento, si determina l’improcedibilità della domanda di restituzione e di risarcimento del danno, che siano ancora sub iudice (Cass. 11258 del 2016, 14311 del 2018 ed in motivazione S.U. 28573 del 2018).
I principi elaborati per l’acquisizione sanante si applicano anche alla costituzione coattiva di servitù: il sopravvenire del provvedimento ablatorio rende improcedibili le domande di restituzione e risarcimento ancora pendenti, se non si è formato il giudicato sul diritto alla restituzione.
Massime di principio
- Il decreto di asservimento è un provvedimento ablatorio che costituisce ex nunc la servitù descritta e, in quanto provvedimento amministrativo autoritativo esecutivo, preclude il risarcimento in forma specifica e gli effetti ripristinatori derivanti dall’accoglimento della domanda, salvo che si sia già formato il giudicato sul diritto alla restituzione del bene.
- I principi relativi all’acquisizione sanante sopravvenuta si applicano anche alla costituzione coattiva di una servitù: quando il provvedimento ablatorio interviene prima del giudicato sul diritto alla restituzione, le domande di restituzione e di risarcimento del danno ancora sub iudice diventano improcedibili.
- Il procuratore in favore del quale sono state distratte le spese non acquista la qualità di parte nel successivo giudizio d’impugnazione, salvo che la controversia abbia ad oggetto proprio la concessione della distrazione.
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