Cassazione Civile, Ordinanza n. 24672/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale IRPEF e IRAP, relativo al periodo d'imposta 2006, rideterminando induttivamente i ricavi del contribuente sulla base dei consumi di carburante dell'imbarcazione utilizzata per l'attività. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, correggendo il parametro di consumo e riducendo i ricavi accertati. In appello la CTR aveva respinto sia l'appello del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio, confermando sostanzialmente la ripresa, con una lieve rettifica di calcolo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge per avere la CTR considerato come non contestati il costo del carburante e il prezzo unitario al litro, ignorando l'IVA e la maggiore onerosità del carburante nel centro storico di Venezia, oltre a non valutare il verbale di contraddittorio in accertamento con adesione; 2) omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano un consumo medio di carburante diverso e più elevato dell'imbarcazione (libretto di controllo, verbale della dogana, attestazione RINA); 3) omesso esame di un fatto decisivo per avere erroneamente qualificato il ricorrente come tassista, mentre egli sosteneva di svolgere attività di noleggio e che il parametro di euro 150 l'ora era sproporzionato rispetto alle tariffe del taxi. La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: il primo perché cumulativo e non specificamente sussunto nelle singole ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; il secondo e il terzo perché, in realtà, miravano a contestare la valutazione delle prove e questioni già esaminate o non più deducibili, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo nel senso richiesto dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era formulato in modo promiscuo, cumulando censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, senza distinguere i singoli profili; il secondo motivo non denunciava l'omesso esame di un fatto storico, ma solo la diversa valutazione di elementi istruttori già presi in considerazione dalla CTR; il terzo motivo era parimenti inammissibile perché la questione del ricavo orario e della qualificazione dell'attività non poteva più essere riproposta in cassazione, non essendo stata utilmente devoluta con l'appello. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del metodo di accertamento induttivo dei ricavi.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
richiamato implicitamente come vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente promiscuo e non specificamente articolata.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
interpretato conformemente al nuovo testo: il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non la mera omessa o erronea valutazione di elementi istruttori.
art. 8 d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorrente per contestare il computo dell'IVA nel costo del carburante, senza che la Corte entrasse nel merito della doglianza per la declaratoria di inammissibilità.
art. 8-bis d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorrente in relazione al regime IVA degli acquisti di carburante, senza decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che cumuli indistintamente violazione di legge e omesso esame di fatto senza distinguere e sussumere con precisione ciascun profilo nei corrispondenti parametri dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile, perché trasferisce alla Corte il compito di selezionare e qualificare le censure.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura investe la mera valutazione, lettura o sufficienza di documenti ed elementi istruttori, se il fatto storico sottostante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Non è deducibile in cassazione, come omesso esame di fatto decisivo, una questione che la sentenza di merito abbia già affrontato o che non sia stata utilmente devoluta nei gradi di merito, specie quando la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito.
- In tema di accertamento induttivo, la contestazione della quantificazione dei ricavi basata su parametri di consumo, costo del carburante o ricavo orario deve confrontarsi con la motivazione di merito e con i limiti del sindacato di legittimità, che non consente una nuova valutazione delle prove.
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