Cassazione Penale, Ordinanza n. 33343/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi 4 di arresto ed euro 2.250 di ammenda per il reato contestato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'erroneità dell'affermazione di responsabilità per difetto dei presupposti del reato di parcheggiatore abusivo, anche con riferimento alla recidiva nel biennio prevista dalla norma. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, lamentando una motivazione insufficiente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata aveva accertato che l'imputato era stato visto mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo e che egli non aveva offerto una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, dalla sentenza di primo grado risultava che era già stato sanzionato 53 volte tra dicembre 2016 e gennaio 2020 per la medesima violazione, con sanzioni divenute definitive, integrando così il presupposto valorizzato dalla norma. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era sostanzialmente ripetitiva di quella proposta in appello e che la decisione di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con i precedenti dell'imputato, descritto come un vero e proprio specialista del settore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992
La disposizione è stata applicata alla condotta di parcheggiatore abusivo; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del reato sulla base dell'accertamento in fatto dello svolgimento dell'attività e dei precedenti sanzionatori definitivi nel biennio.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate in ragione dei precedenti penali/amministrativi e del negativo curriculum dell'imputato, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di parcheggiatore abusivo, il reato può ritenersi integrato quando il giudice di merito accerti in fatto lo svolgimento dell'attività vietata e risulti il presupposto dei precedenti sanzionatori definitivi nel periodo rilevante.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, specie quando valorizza precedenti e abitualità criminale dell'imputato.
- La mera contestazione del giudizio di merito sulla pena e sulle attenuanti, in assenza di specifici vizi di legittimità, non consente l'annullamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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