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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3568/2024 depositata in data 11/07/2024

Giustizia amministrativa202501875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per euro 500,00 annui

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3568/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per euro 500,00 annui: per una ricorrente relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e per l'altra relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero, evidenziando il mancato pagamento anche parziale. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva l'esecuzione della statuizione sulle spese della sentenza del giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, poiché tale capo non era stato azionato. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione. È stata inoltre chiesta l'applicazione degli interessi sulle somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha accertato l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle ricorrenti risultava che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale; inoltre, l'amministrazione non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata respinta la richiesta di interessi, poiché l'importo della carta docente è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, anche nel caso di utilizzo nell'anno successivo. Le spese sono state compensate, in ragione della tardiva produzione della copia integrale asseverata del titolo, depositata solo dopo l'ordine di regolarizzazione documentale del TAR.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da un titolo esecutivo consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione e di ordinare l'esecuzione.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione

    Il valore della carta docente deve essere corrisposto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il mancato pagamento da parte dell'amministrazione consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare l'integrale adempimento.
  • Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce prova di pagamenti, anche parziali, l'inottemperanza può essere accertata sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine entro il quale il commissario deve provvedere e consentendogli di delegare l'attività nei limiti indicati.
  • Le somme riconosciute a titolo di carta docente, essendo previste al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, non sono incrementabili con interessi, anche quando siano utilizzate nell'anno successivo a quello di erogazione.
  • Il giudizio di ottemperanza resta circoscritto ai capi del titolo esecutivo specificamente azionati; la statuizione sulle spese distratte in favore dei difensori non è oggetto di esecuzione se non viene espressamente fatta valere nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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