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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44257/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/02/2024, con cui era stato condannato a 1 anno di reclusione ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 per aver violato le prescrizioni imposte con un avviso orale dal Questore di Pistoia, essendo stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare. Il ricorso deduce la violazione di legge alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 2 del 20/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente che il Questore può vietare, sostenendo che il possesso del telefono non può più costituire, di per sé, fatto penalmente rilevante quando il divieto derivi da un atto amministrativo del Questore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023 secondo cui il divieto di possedere o usare telefoni cellulari riguarda la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost. e, qualora venga limitato, la misura deve essere adottata dall'autorità giudiziaria e non dal Questore con atto amministrativo. Di conseguenza la violazione del divieto imposto dal Questore non integra il reato previsto dall'art. 76 d.lgs. 159/2011. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (insussistenza del fatto).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 2

    Norma invocata dalla sentenza impugnata per sanzionare la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale; la Corte di legittimità ha ritenuto che, in presenza di un divieto relativo ai telefoni cellulari imposto dal Questore, tale comportamento non possa più costituire reato ai sensi di questa disposizione, alla luce della pronuncia costituzionale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3, comma 4

    Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni [...]

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa parte della norma nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati suscettibili di divieto imposto dal Questore; pertanto un divieto sui cellulari deve essere disposto dall'autorità giudiziaria e non può fondare autonomamente responsabilità penale quando deriva da atto del Questore.

  • Costituzione, art. 15

    La decisione valorizza l'art. 15 Cost. (segretezza della corrispondenza e libertà di comunicazione) ritenendo che il possesso e l'uso del telefono rientrano nella sfera di protezione costituzionale e che le limitazioni a tale libertà richiedono riserva di legge assoluta e garanzie giurisdizionali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 20/12/2022

    Dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo

    Pronuncia chiave che ha determinato il mutamento di legittimità, imponendo che divieti relativi ai telefoni mobili siano adottati dall'autorità giudiziaria e rispettino i requisiti di necessità, proporzionalità e riserva di legge, con garanzie giurisdizionali.

  • Cass. sez. 1, n. 36865 del 04/07/2023 (Barraco)

    Giurisprudenza di legittimità che, prendendo atto della pronuncia costituzionale, ha affermato che il solo possesso di un telefono cellulare non è più sufficiente per integrare il delitto previsto dall'art. 76 quando il divieto derivi da avviso orale del Questore.

  • Cass. sez. 1, n. 9653 del 05/10/2024, Rv. 285018

    Ulteriore pronuncia della Cassazione citata nella decisione che conferma il principio: il divieto di tenere o usare telefoni cellulari può essere disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria e, pertanto, la violazione di un divieto imposto dal Questore non integra il reato previsto dall'art. 76.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023, il divieto di possedere o usare telefoni cellulari non può essere valido se imposto solo con atto amministrativo del Questore: misure che limitano la libertà di comunicazione richiedono provvedimento dell'autorità giudiziaria e garanzie procedurali.
  • Il semplice possesso di un telefono cellulare non integra più automaticamente il reato previsto dall'art. 76 d.lgs. 159/2011 quando l'unica fonte del divieto sia un avviso orale del Questore; è necessario verificare la fonte e la legittimità del divieto.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe contestare la legittimità del divieto richiamando la riserva di legge e le garanzie giurisdizionali ex art. 15 Cost. e la pronuncia costituzionale; il pubblico ministero deve valutare l'assenza di rilevanza penale se il divieto deriva da atto amministrativo.
  • Se l'autorità giudiziaria adotta specifico provvedimento motivato e rispettoso dei requisiti di necessità e proporzionalità, il divieto di uso/possesso potrebbe trovare copertura legale; in tal caso la valutazione della rilevanza penale deve considerare l'effettiva forma e fonte del divieto.
  • In sede preventiva o di impugnazione conviene chiedere l'annullamento o la riforma della misura amministrativa (avviso orale) o, alternativamente, che venga provveduto dal giudice con motivazione e garanzie, per evitare che la violazione di prescrizioni amministrative fondi responsabilità penali.

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