Sentenza del 08/06/2015 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Ritenute - Deduzione - Esibizione della certificazione del versamento - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di ottenere il riconoscimento della ritenuta d'acconto sulla base della certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d'imposta e della prova dell'effettivo incasso del compenso. L'Ufficio aveva rilevato irregolarità nella compensazione o nel versamento della ritenuta da parte del sostituto d'imposta e aveva tentato di farne ricadere le conseguenze sul contribuente.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato accolto. La produzione della certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d'imposta, insieme alla dimostrazione dell'effettivo incasso del compenso assoggettato a ritenuta, è stata ritenuta sufficiente. Il contribuente è stato considerato estraneo alle irregolarità imputabili al sostituto d'imposta; l'Amministrazione può recuperare la ritenuta indebitamente compensata nei confronti del sostituto, ma non può negare al contribuente il relativo riconoscimento sulla base di irregolarità a lui non imputabili.
Norme richiamate
Disciplina delle ritenute d'acconto e della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta
Nessuna disposizione normativa specifica è riportata nel testo fornito.
La certificazione fiscale del sostituto d'imposta costituisce prova sufficiente dell'assoggettamento del compenso a ritenuta quando è accompagnata dalla prova dell'effettivo incasso. Le irregolarità del sostituto nel versamento o nella compensazione non possono essere automaticamente opposte al contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente che dimostra di aver percepito il compenso al netto della ritenuta e presenta la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, in linea generale, non deve subire le conseguenze delle irregolarità commesse dal sostituto.
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere la posizione del contribuente da quella del sostituto: eventuali ritenute non versate o indebitamente compensate possono essere recuperate nei confronti del sostituto responsabile.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare la certificazione fiscale, la documentazione bancaria o contabile dell'incasso e ogni elemento che dimostri l'effettiva applicazione della ritenuta.
- La certificazione non opera necessariamente in modo assoluto se l'Amministrazione dimostra che è falsa, inesistente o riferita a un'operazione mai effettuata; in assenza di tali elementi, però, la posizione del contribuente non dovrebbe essere compromessa da violazioni altrui.
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