Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08725/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi accolta la richiesta di riconoscimento della continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 14/07/2025 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di quattro sentenze precedenti. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né analizzato compiutamente gli indici dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità delle violazioni, prossimità temporale delle condotte e similitudine delle modalità esecutive. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata aveva già esaminato tali profili, evidenziando la distanza temporale dei fatti, la loro estemporaneità, la non omogeneità e la sola comune propensione a condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro. Il ricorso è stato ritenuto una mera sollecitazione a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione e non consente una nuova lettura degli elementi fattuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    è richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    delimita il controllo di legittimità alla sola verifica della motivazione, della sua non manifesta illogicità e dell'assenza dei vizi dedotti dal testo impugnato o dagli atti specificamente indicati

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento in materia esecutiva sul riconoscimento della continuazione, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a base dell'accertamento sull'unicità del disegno criminoso.
  • La censura di violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede che l'unicità del disegno criminoso sia positivamente dimostrata; non è sufficiente il dubbio sulla sua esistenza.
  • Il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica, restando insindacabile la decisione di merito se tali requisiti risultano soddisfatti.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.