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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28538 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Associazione F. aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, contestando la carenza di motivazione dell'atto e sostenendo che gli immobili, salvo l'unità locata al custode, fossero utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale e quindi esenti dall'ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nonché della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). La Commissione Tributaria Provinciale e poi quella Regionale avevano respinto le pretese dell'Associazione. In Cassazione, l'Associazione ha successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché la rinuncia al ricorso era stata formalizzata dal difensore munito di procura speciale e notificata al Comune secondo le formalità previste dall'art. 390 c.p.c. L'adesione del Comune non era necessaria, poiché nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte. La sentenza impugnata è quindi divenuta definitiva. L'Associazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la causa si è estinta per rinuncia e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)

    Prevede l'esenzione ICI per determinati immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Nel caso concreto, la pretesa esenzione non è stata accolta nei precedenti gradi di giudizio.

  • L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a)

    È stata richiamata dall'Associazione in relazione alla qualificazione e alle finalità dell'ente, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione dell'esenzione, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 390

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura speciale e deve essere notificata alle altre parti costituite.

    Il rispetto delle formalità previste rende rituale la rinuncia al ricorso. Nel giudizio di cassazione non è necessaria l'accettazione della controparte.

  • Codice di procedura civile, art. 391

    Consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di una rinuncia al ricorso validamente proposta.

  • Codice di procedura civile, art. 306, comma 1

    Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

    La regola generale sull'accettazione della rinuncia non si applica al giudizio di cassazione, nel quale la rinuncia al ricorso è efficace anche senza accettazione della controparte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato si applica nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di una misura eccezionale e di natura sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una rinuncia al ricorso è idonea a estinguere il processo se è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alle parti costituite secondo l'art. 390 c.p.c.
  • La controparte non deve necessariamente accettare la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte può dichiarare comunque l'estinzione del giudizio.
  • La rinuncia non elimina normalmente l'obbligo del rinunciante di pagare le spese processuali, valutate secondo il principio di causalità e quindi, di regola, poste a carico di chi ha promosso il giudizio.
  • La rinuncia comporta il consolidamento della decisione impugnata, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza precedente, salvo altri strumenti di impugnazione ancora esperibili.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si conclude per rinuncia, perché tale obbligo riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando una controversia fiscale viene definita per rinuncia in Cassazione, la Corte non esamina il merito delle questioni tributarie: eventuali contestazioni sull'esenzione o sulla motivazione dell'atto restano quindi determinate dagli esiti dei precedenti gradi di giudizio.

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