Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società, destinataria di una istanza di fallimento proposta dal curatore del fallimento di un'altra società, si opponeva sostenendo che il credito posto a base dell'istanza non fosse certo e fosse comunque estinto per compensazione. In particolare deduceva che, su suo incarico, un soggetto che era legale rappresentante di entrambe le società avrebbe pagato tre fornitori della società creditrice mediante assegni tratti dal proprio conto personale, previa provvista fornita dalla ricorrente, con conseguente estinzione del credito azionato. Sosteneva inoltre che lo stato di insolvenza non fosse provato, poiché la propria patrimonializzazione e alcuni documenti contabili escluderebbero l'insolvenza; lamentava anche motivazione apparente e violazione delle norme sulla prova, sulle presunzioni e sulla disciplina fallimentare. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano, in sintesi: 1) errata esclusione della delegazione di pagamento e, quindi, della compensazione; 2) motivazione apparente sulla delegazione e sulla compensazione; 3) erroneo riconoscimento dello stato di insolvenza; 4) motivazione apparente sul punto insolvibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e della prova, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la corte di merito aveva svolto un accertamento incidentale sufficiente sulla legittimazione del creditore istante, che la valutazione delle presunzioni e dello stato di insolvenza è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua, e che non ricorrevano né omesso esame di un fatto decisivo né anomalia motivazionale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
La dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito; è sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell'istante.
art. 5 l.fall.
Lo stato di insolvenza è valutato come apprezzamento di fatto del giudice di merito e può risultare anche da un solo inadempimento.
art. 15 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla procedura prefallimentare.
art. 16 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento dello stato di insolvenza.
art. 1241 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta compensazione del credito.
art. 1243 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta compensazione del credito.
art. 1269 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prospettata delegazione di pagamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sull'onere della prova rispetto a credito, compensazione e insolvenza.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di prova presuntiva e valutazione degli indizi.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia affermato di non osservarla o abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando abbia semplicemente attribuito diversa forza persuasiva alle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione delle prove al di fuori dei casi consentiti o abbia attribuito un regime probatorio errato a una prova; non per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale invocata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito, ma solo per censure rientranti nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per dedurre violazione di legge su compensazione, prova e fallimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile anche perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non è necessario un previo accertamento giudiziale definitivo del credito: basta un accertamento incidentale del giudice, funzionale a verificare la legittimazione dell'istante.
- Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto anche da un solo inadempimento, purché la motivazione sia congrua e non sia omesso l'esame di un fatto decisivo.
- La valutazione degli indizi ai fini della prova presuntiva, quanto alla loro precisione, gravità e concordanza, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo in presenza di un effettivo errore di regola processuale sulla prova, non quando si contesti semplicemente la maggiore persuasività attribuita a determinate risultanze istruttorie.
- La denuncia di motivazione apparente o di anomalia motivazionale richiede l'assenza reale di un percorso argomentativo comprensibile; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di diritto in una richiesta di riesame del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
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