Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23270/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal GIP (profitto fino a €16.246,45 o confisca per equivalente). Il ricorrente contestava la titolarità dei beni sequestrati (braccialetto e contanti), sostenendo che i beni appartenessero alla moglie e che la semplice consegna alla P.G. non prova la proprietà; inoltre richiamava la propria legittimazione ad impugnare ai sensi degli artt. 322 e 322-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del ricorrente: un indagato non proprietario del bene è legittimato al riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale (tipicamente l'interesse alla restituzione del bene). Per l'assenza di tale interesse il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 comma 2 n. 1-bis c.p.

    Norma sostanziale che consente la confisca diretta del profitto dei reati; qui è stata invocata quale base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto.

  • art. 615-ter c.p.

    Reato richiamato (accesso abusivo a sistema informatico o telematico); indicato nel capo d'imputazione a fondamento del provvedimento cautelare.

  • art. 640-ter c.p.

    Reato di frode informatica, anche con circostanze aggravanti (commi 1 e 3 citati); anch'esso costituente motivo del sequestro dei profitti.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamata per le esigenze cautelari: il GIP ha ritenuto sussistente il pericolo che l'indagato si spogliasse dei beni per sottrarli a futura confisca, giustificando il sequestro preventivo.

  • artt. 322 e 322-bis c.p.p.

    Disciplinano la legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari reali; il ricorrente invocava tali norme per affermare la propria legittimazione, ma la Corte ha precisato che la legittimazione del non proprietario richiede un interesse concreto alla restituzione.

  • art. 538 comma 4 e art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Norme generali sull'interesse all'impugnazione: la Corte le ha richiamate per affermare il principio che l'interesse concreto e attuale è requisito per la ammissibilità del gravame.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un indagato non proprietario del bene sequestrato può proporre il riesame/ricorso soltanto se dimostra un interesse concreto e attuale, tipicamente l'interesse alla restituzione del bene.
  • La mera consegna del bene alla polizia giudiziaria non costituisce automaticamente prova di titolarità; tuttavia, l'assenza di titolarità deve tradursi in un concreto interesse impugnatorio per rendere ammissibile il ricorso.
  • In procedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice valuta sia il pericolo di sottrazione dei beni sia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato che ha prodotto il profitto contestato.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile ammenda secondo art. 616 c.p.p.), quindi il terzo/non proprietario dovrebbe preliminarmente documentare il proprio interesse reale prima di impugnare.
  • In casi simili è consigliabile presentare, già in sede di riesame o ricorso, prova documentale della titolarità o di altro diritto soggettivo sul bene (es. atti di proprietà, fatture, dichiarazioni fiscali), o altrimenti valutare azioni specifiche come la richiesta di dissequestro ai sensi delle norme particolari per terzi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.