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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04512/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per asserita lesione del contraddittorio, sostenendo la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell'imputato. Con il secondo motivo censura l'entità della pena, ritenendola eccessiva. La Suprema Corte rileva che il primo motivo è smentito dagli atti processuali e, inoltre, ripropone una doglianza già dedotta in appello e disattesa dalla Corte di merito. Il secondo motivo è ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione giudicata adeguata nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    È richiamato con l'art. 179 c.p.p. come norma sulla nullità/violazione del contraddittorio dedotta dal ricorrente; la Corte esclude che la doglianza sia fondata, perché smentita dagli atti e già respinta in appello.

  • art. 179 c.p.p.

    È richiamato unitamente all'art. 178 c.p.p. quale parametro della dedotta nullità; la Corte ritiene insussistente la violazione prospettata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare tenendo conto dei criteri normativi di gravità del reato e capacità a delinquere.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile riproporre come motivo di ricorso una questione di rito già dedotta in appello e specificamente disattesa dalla corte di merito, salvo che si confronti criticamente con la motivazione impugnata.
  • La dedotta nullità per violazione del contraddittorio deve trovare riscontro negli atti processuali; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.
  • La valutazione sulla congruità della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione richiama in modo adeguato i criteri legali rilevanti.
  • Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non apparente o manifestamente illogica, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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