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Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 16000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso della quota di IRPEG versata per il 1988 in eccedenza rispetto all'aliquota agevolata del 50%, spettante alle imprese operanti nel Mezzogiorno. Dopo una prima decisione favorevole e una successiva riforma da parte della CTR, la Corte di cassazione aveva stabilito che la domanda per l'agevolazione decennale non era soggetta a un termine decadenziale specifico. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la CTR aveva ritenuto definitivo il diniego dell'agevolazione, poiché il giudizio autonomo pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale era stato dichiarato estinto ai sensi della normativa sulla definizione delle liti fiscali. La società ha contestato questa interpretazione, sostenendo che l'estinzione comportasse invece il passaggio in giudicato della decisione di merito favorevole al contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha stabilito che, ai sensi della normativa applicabile ai giudizi pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, l'estinzione della controversia, in presenza di una soccombenza anche parziale dell'Amministrazione nel primo grado e della mancata riforma della decisione nei gradi successivi, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Pertanto, il diritto della società alle agevolazioni IRPEG risultava definitivamente riconosciuto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR per la Sardegna, anche per la liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per l'alterna vicenda processuale.

Norme richiamate

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. La CTR non si è correttamente conformata al principio stabilito nella precedente sentenza di legittimità.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma utilizzata per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

    "per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione"

    Disciplina l'estinzione di determinate controversie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale e gli effetti processuali collegati alla mancata riforma della decisione favorevole al contribuente.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-decies, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

    "nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione"

    La disposizione chiarisce che l'estinzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale non comporta necessariamente la caducazione delle decisioni precedenti: quando ricorrono le condizioni previste, la sentenza di primo grado non riformata passa in giudicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 2 ottobre 2012

    Richiamata nel giudizio come documento interpretativo della disciplina sulla definizione delle liti fiscali. La Corte ha ritenuto non decisiva l'esclusione delle controversie di rimborso, poiché il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale riguardava il diritto all'agevolazione e non direttamente l'istanza di rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare la questione in modo incompatibile con tale principio.
  • Quando una normativa speciale prevede l'estinzione dei giudizi pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, occorre verificare gli effetti espressamente stabiliti dalla legge: in presenza di soccombenza dell'Amministrazione nel primo grado e mancata riforma nei gradi successivi, può prodursi il passaggio in giudicato della decisione favorevole al contribuente.
  • L'estinzione del processo non determina sempre la cancellazione degli effetti delle precedenti sentenze; la conseguenza dipende dalla specifica disciplina applicabile alla procedura estintiva.
  • È necessario distinguere una controversia sul diritto all'agevolazione fiscale da una controversia avente a oggetto il rimborso: l'esclusione normativa delle liti di rimborso non si estende automaticamente al giudizio concernente il riconoscimento dell'agevolazione.
  • Per valutare il diritto a un rimborso fiscale occorre ricostruire l'intera sequenza processuale, verificando l'esistenza di decisioni favorevoli non riformate e gli effetti di eventuali definizioni o estinzioni del giudizio.

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