Sentenza n. 1118/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza numero 3825/2025, emessa in data 15 maggio 2025, dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per un'annualità e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente assunta con contratti a tempo determinato, a usufruire per un'annualità del beneficio economico di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza documentare l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante attribuzione del buono elettronico di 500 euro e corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, non potendo l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa giustificare l'inadempimento. È stata inoltre applicata un'astreinte pari agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. La liquidazione della penale maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adempimento, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è risultato decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto della sentenza da eseguire.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, al quale assolve anche la funzione compulsiva dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza accerti e imponga una prestazione amministrativa riferita al caso deciso.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, purché la misura sia non manifestamente iniqua e mantenga funzione compulsiva, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del creditore.
- Ai fini dell'astreinte, il termine iniziale può essere fissato allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; la penalità può maturare fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche quando il commissario ad acta sia già stato insediato, poiché il potere di adempiere dell'amministrazione permane in regime di esercizio concorrente.
- La misura dell'astreinte deve essere assoggettata a un limite massimo proporzionato, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la penalità perda la funzione coercitiva e divenga fonte di sovracompensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →