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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da un perito libero professionista, incaricato anche di attività connesse alla funzione di liquidatore per la definizione di sinistri automobilistici, per ottenere il pagamento di un credito residuo di modesta entità che assumeva ancora dovuto dalla compagnia assicurativa. In primo grado la domanda era stata accolta dal Giudice di pace. In appello la compagnia deduceva, tra l'altro, che la pretesa fosse improponibile per abuso del processo, poiché il credito derivava da un unico rapporto obbligatorio e sarebbe stato frazionato in più azioni senza un interesse meritevole di tutela; sosteneva inoltre che il credito fosse già stato saldato. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di improcedibilità per abuso del processo, rigettava l'appello sulla questione di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., disponeva la condanna alle spese e la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., assumendo che la sentenza del Giudice di pace fosse di equità e quindi appellabile solo per i vizi consentiti; 2) ha contestato l'esistenza di un rapporto obbligatorio unitario e di una prestazione originariamente unica, richiamando l'art. 1181 c.c. e sostenendo l'esistenza di un interesse oggettivo al frazionamento; 3) ha denunciato omessa o insufficiente motivazione sulla contestazione dei documenti prodotti dalla controparte; 4) ha censurato la rilevanza attribuita dal Tribunale a un documento del 18.9.2006 e ha dedotto violazioni in tema di abuso di posizione dominante, correttezza e indebito arricchimento; 5) ha invocato la disciplina dell'equo compenso; 6) ha contestato l'interpretazione dei precedenti delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato il rigetto dell'impugnazione, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello era ammissibile nei limiti previsti per le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, ma il motivo dedotto in appello riguardava un principio superiore dell'ordinamento, cioè il divieto di abuso del processo e la tutela del giusto processo. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il sesto motivo, ribadendo che domande relative a diversi crediti, pur derivanti da un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l'unicità del rapporto e del fatto costitutivo, la continuità dell'attività svolta e la mancanza di un interesse concreto al frazionamento, oltre all'assenza di necessità di autonome istruttorie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara e circostanziata. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    L'appello avverso le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità è ammesso solo per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Le sentenze del Giudice di pace nelle cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo l'eccezione prevista per i contratti conclusi mediante moduli o formulari, sono considerate pronunciate secondo equità.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi del favor debitoris e della possibilità di adempimento parziale, ma non accolto dalla Corte come decisivo ai fini del frazionamento del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per i motivi di violazione di legge, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute infondate perché miravano in realtà a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omessa o insufficiente motivazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui si discuteva dell'onere di dimostrare l'interesse concreto al frazionamento e la non conformità dei documenti prodotti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; la censura è stata comunque assorbita o non accolta.

  • art. 19-quaterdecies L. 4 dicembre 2017, n. 172

    Invocato dal ricorrente in tema di equo compenso, ma la questione è stata assorbita dal rigetto della doglianza principale sul frazionamento del credito.

  • art. 13-bis L. 16 aprile 2012, n. 47

    Richiamato dal ricorrente come base normativa dell'equo compenso, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva nel caso.

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un abuso di posizione dominante, ma senza accoglimento.

  • art. 3 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2 della medesima legge, senza esito favorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata insieme al comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti, anche se riferiti a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in separati giudizi solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
  • Quando i diversi crediti condividono il medesimo fatto costitutivo e la loro separata trattazione comporterebbe duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale, il frazionamento della pretesa integra abuso del processo se manca un interesse concreto e meritevole di tutela.
  • La verifica dell'interesse al frazionamento del credito è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità restano appellabili nei soli limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; tuttavia, il divieto di abuso del processo e gli altri principi regolatori della materia sono comunque deducibili in appello.
  • La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia all'originale deve essere specifica e circostanziata; contestazioni generiche o di stile non sono idonee a elidere l'efficacia probatoria del documento.
  • In sede di legittimità, le censure formalmente prospettate come violazioni di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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