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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della mancata deduzione delle quote di ammortamento relative a cespiti acquisiti anteriormente al 2001 per i quali il contribuente non ha potuto esibire le fatture di acquisto perché è decorso il termine decennale di conservazione. L'Ufficio ha negato il riconoscimento delle quote ritenendo inapplicata la prova dei costi; il contribuente ha invece prodotto il libro dei cespiti ammortizzabili con l'annotazione delle fatture (ma non le fatture stesse) e le relative quote di ammortamento.

La decisione

La Commissione territoriale ha accolto il ricorso del contribuente compensando le spese. L'Agenzia ha proposto appello che è stato respinto: la Corte ha ritenuto sufficiente la tenuta ordinata del libro cespiti per dimostrare l'esistenza dei costi e delle quote di ammortamento, ha richiamato la lettura restrittiva dell'art.22 DPR 600/1973 alla luce dell'art.8 L.212/2000 e della giurisprudenza (Cass. n.9834/2016) e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre maggiorazioni di legge.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 art.109

    Richiamato dall'Ufficio quale criterio generale dell'onere della prova a carico del contribuente per i costi deducibili; la Corte ha però ritenuto che l'onere probatorio possa essere assolto anche tramite scritture contabili regolarmente tenute (libro cespiti) che dimostrino il costo e le quote di ammortamento.

  • DPR 600/1973 art.22, comma 2

    "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie"

    La Corte adotta una lettura restrittiva: l'obbligo di conservazione oltre il termine decennale non opera in via generale ma solo quando l'accertamento sia iniziato prima del decorso del decimo anno e non sia ancora definito; non può diventare un obbligo indefinito a discrezione dell'Ufficio.

  • DPR 600/1973 art.43

    Richiamato per sottolineare i termini entro cui l'Amministrazione può procedere all'accertamento; la Corte usa l'art.43 per argomentare che l'ultrattività della conservazione non può durare indefinitamente in funzione dei termini dell'Ufficio.

  • Codice Civile art.2220

    Rilevato come norma che stabilisce il termine decennale di conservazione delle scritture contabili; la norma va letta insieme ad art.22 DPR 600/73 e alla disciplina dei diritti del contribuente, evitando estensioni generali del periodo di conservazione.

  • L. 212/2000 art.8, comma 5

    Riferita come principio generale dell'ordinamento tributario che limita l'espansione dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale: secondo la Corte non giustifica una ultrattività generalizzata dell'obbligo di conservare le scritture indefinitamente.

  • Codice civile art.2967 (citato dall'Ufficio)

    Citato dall'Ufficio a sostegno dell'onere probatorio, ma nel giudizio la Corte non ha ritenuto determinante l'eccezione richiamata dall'Amministrazione rispetto alla prova fornita tramite le scritture contabili.

  • Sentenza Corte di Cassazione n.9834/2016

    Giurisprudenza richiamata dalla difesa del contribuente e dalla Corte per sostenere una lettura restrittiva dell'art.22 DPR 600/73: l'obbligo di conservazione oltre il decennio opera solo se l'accertamento è iniziato prima del termine decennale e non risulta definito.

Massime di principio

  • La regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (es. libro cespiti) può, in presenza di annotazioni complete e coerenti, sostituire la produzione delle fatture mancanti per dimostrare l'esistenza del costo e delle quote di ammortamento.
  • L'onere della prova grava sul contribuente, ma può essere assolto anche mediante documentazione contabile idonea; la mancanza delle fatture non comporta automaticamente l'inammissibilità delle quote se sussistono scritture ordinarie valide.
  • L'art.22 DPR 600/1973 non impone una conservazione indefinita oltre il termine decennale: l'ultrattività opera in via limitata (ad es. se l'accertamento è iniziato entro il decimo anno e non è definito), non in modo generalizzato a vantaggio dell'Amministrazione.
  • L'Amministrazione non può pretendere che il contribuente conservi documenti 'sine die' a causa di possibili esercizi di potere accertativo: la disciplina deve essere interpretata in modo da garantire equilibrio tra obblighi formali e diritti del contribuente.
  • In situazioni analoghe è consigliabile mantenere scritture contabili ordinate e, se possibile, copie o altri riscontri (contratti, registrazioni fiscali, estratti conto) che permettano di ricostruire l'operazione in mancanza delle fatture.

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