Sentenza del 17/02/2020 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della mancata deduzione delle quote di ammortamento relative a cespiti acquisiti anteriormente al 2001 per i quali il contribuente non ha potuto esibire le fatture di acquisto perché è decorso il termine decennale di conservazione. L'Ufficio ha negato il riconoscimento delle quote ritenendo inapplicata la prova dei costi; il contribuente ha invece prodotto il libro dei cespiti ammortizzabili con l'annotazione delle fatture (ma non le fatture stesse) e le relative quote di ammortamento.
La decisione
La Commissione territoriale ha accolto il ricorso del contribuente compensando le spese. L'Agenzia ha proposto appello che è stato respinto: la Corte ha ritenuto sufficiente la tenuta ordinata del libro cespiti per dimostrare l'esistenza dei costi e delle quote di ammortamento, ha richiamato la lettura restrittiva dell'art.22 DPR 600/1973 alla luce dell'art.8 L.212/2000 e della giurisprudenza (Cass. n.9834/2016) e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre maggiorazioni di legge.
Norme richiamate
DPR 917/1986 art.109
Richiamato dall'Ufficio quale criterio generale dell'onere della prova a carico del contribuente per i costi deducibili; la Corte ha però ritenuto che l'onere probatorio possa essere assolto anche tramite scritture contabili regolarmente tenute (libro cespiti) che dimostrino il costo e le quote di ammortamento.
DPR 600/1973 art.22, comma 2
"le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie"
La Corte adotta una lettura restrittiva: l'obbligo di conservazione oltre il termine decennale non opera in via generale ma solo quando l'accertamento sia iniziato prima del decorso del decimo anno e non sia ancora definito; non può diventare un obbligo indefinito a discrezione dell'Ufficio.
DPR 600/1973 art.43
Richiamato per sottolineare i termini entro cui l'Amministrazione può procedere all'accertamento; la Corte usa l'art.43 per argomentare che l'ultrattività della conservazione non può durare indefinitamente in funzione dei termini dell'Ufficio.
Codice Civile art.2220
Rilevato come norma che stabilisce il termine decennale di conservazione delle scritture contabili; la norma va letta insieme ad art.22 DPR 600/73 e alla disciplina dei diritti del contribuente, evitando estensioni generali del periodo di conservazione.
L. 212/2000 art.8, comma 5
Riferita come principio generale dell'ordinamento tributario che limita l'espansione dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale: secondo la Corte non giustifica una ultrattività generalizzata dell'obbligo di conservare le scritture indefinitamente.
Codice civile art.2967 (citato dall'Ufficio)
Citato dall'Ufficio a sostegno dell'onere probatorio, ma nel giudizio la Corte non ha ritenuto determinante l'eccezione richiamata dall'Amministrazione rispetto alla prova fornita tramite le scritture contabili.
Sentenza Corte di Cassazione n.9834/2016
Giurisprudenza richiamata dalla difesa del contribuente e dalla Corte per sostenere una lettura restrittiva dell'art.22 DPR 600/73: l'obbligo di conservazione oltre il decennio opera solo se l'accertamento è iniziato prima del termine decennale e non risulta definito.
Massime di principio
- La regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (es. libro cespiti) può, in presenza di annotazioni complete e coerenti, sostituire la produzione delle fatture mancanti per dimostrare l'esistenza del costo e delle quote di ammortamento.
- L'onere della prova grava sul contribuente, ma può essere assolto anche mediante documentazione contabile idonea; la mancanza delle fatture non comporta automaticamente l'inammissibilità delle quote se sussistono scritture ordinarie valide.
- L'art.22 DPR 600/1973 non impone una conservazione indefinita oltre il termine decennale: l'ultrattività opera in via limitata (ad es. se l'accertamento è iniziato entro il decimo anno e non è definito), non in modo generalizzato a vantaggio dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può pretendere che il contribuente conservi documenti 'sine die' a causa di possibili esercizi di potere accertativo: la disciplina deve essere interpretata in modo da garantire equilibrio tra obblighi formali e diritti del contribuente.
- In situazioni analoghe è consigliabile mantenere scritture contabili ordinate e, se possibile, copie o altri riscontri (contratti, registrazioni fiscali, estratti conto) che permettano di ricostruire l'operazione in mancanza delle fatture.
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