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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29183/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 98 l.fall., del decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato la domanda di rivendica di una linea di lavorazione e confezionamento del caffè, assumendo che fosse stato rinvenuto successivamente il verbale di aggiudicazione che il giudice aveva ritenuto mancante. Nel giudizio di revocazione aveva anche chiesto, in via principale, la consegna del compendio mobiliare, in subordine la restituzione del prezzo e comunque il risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto le domande rilevando che il documento prodotto non era un verbale di aggiudicazione ma un verbale di sopralluogo; che la vendita competitiva era stata sospesa per gravi irregolarità ex art. 108 l.fall. e poi rinnovata con assegnazione a terzi; che gli effetti della prima aggiudicazione erano comunque travolti; che nella sede dell'art. 98 l.fall. non potevano farsi valere censure contro gli atti della liquidazione fallimentare già confermati in reclamo; e che il danno non era azionabile in sede fallimentare. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 111 l.fall. e 2043 c.c. e travisamento della prova, sostenendo che il documento rinvenuto fosse davvero il verbale di aggiudicazione e che il tribunale avesse errato nel negare tutela risarcitoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse calibrato sulla ratio decisiva del decreto impugnato, fondata soprattutto sul fatto che la pretesa aggiudicazione era stata travolta dalla revoca della procedura competitiva e dalla riassegnazione del bene a terzi, atti non impugnati nella sede competente. Ha inoltre affermato che il ricorso era comunque inammissibile perché mirava a far valere una domanda di risarcimento del danno che non risultava proposta nella originaria sede della rivendica e che, quindi, non poteva essere introdotta nel giudizio di revocazione dello stato passivo. Ha richiamato la struttura unitaria dell'art. 99 l.fall. e il divieto di mutamento della domanda nel relativo procedimento. Ha condannato la ricorrente alle spese e, ravvisando i presupposti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., le ha irrogato anche una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    La revocazione dello stato passivo può essere utilizzata nei limiti del procedimento impugnatorio fallimentare, ma non per introdurre nuove domande o per recuperare effetti già travolti da provvedimenti non censurati nella sede propria.

  • art. 99 legge fall.

    È norma che disciplina in modo unitario opposizioni, impugnazioni e revocazioni dello stato passivo; nel relativo procedimento è inammissibile qualsiasi mutamento della domanda originaria, con divieto di modificare petitum e causa petendi.

  • art. 101 legge fall.

    Concorre alla disciplina specifica del procedimento di accertamento del passivo e delle relative impugnazioni, escludendo l'applicazione delle regole di modificazione della domanda proprie del giudizio ordinario di cognizione.

  • art. 108 legge fall.

    La sospensione e successiva rinnovazione della procedura competitiva di vendita per gravi irregolarità ha travolto i diritti derivanti dalla precedente aggiudicazione.

  • art. 111 legge fall.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso che tale domanda potesse essere introdotta per la prima volta nella sede di revocazione dello stato passivo.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La regola di mutamento della domanda propria del giudizio di cognizione non si applica al procedimento ex art. 99 l.fall.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ravvisata la palese inettitudine del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di impugnazione dello stato passivo disciplinato dall'art. 99 l.fall. non è consentito mutare la domanda originaria, né modificando il petitum né la causa petendi, perché non si applicano le regole di emendatio proprie del giudizio ordinario di cognizione.
  • La revocazione fallimentare non può essere utilizzata per introdurre pretese nuove, come una domanda risarcitoria non proposta nella sede originaria, né per recuperare gli effetti di atti della procedura di liquidazione già travolti da provvedimenti non impugnati nella sede competente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, limitandosi a contestare profili non decisivi o già assorbiti da autonome e sufficienti ragioni di rigetto.
  • In presenza di un ricorso manifestamente inidoneo rispetto alle censure formulate, può essere applicata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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