Cassazione Penale, Ordinanza n. 08203/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, giudicata con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/04/2024, ha proposto ricorso per cassazione avverso il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la pena. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati contestati ai capi A e B, deducendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sul quantum dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte d'appello aveva motivato il diniego della massima estensione richiamando la gravità delle modalità dell'azione, l'assenza di segni concreti di ristorazione verso la vittima e il fatto che la confessione non aveva apportato elementi nuovi a un quadro probatorio già completo. Ha reputato inoltre generico il motivo relativo alla continuazione, perché la difesa non aveva indicato un concreto interesse attuale alla censura né elementi idonei a dimostrare la sproporzione dell'aumento di pena; ha aggiunto che il caso non era sovrapponibile al principio richiamato dalle Sezioni Unite 'Pizzone', trattandosi non di plurimi aumenti per reati diversi ma di un solo aumento per un unico reato satellite. Ha quindi confermato la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio e della pena base
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per l'aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati contestati
art. 62-bis c.p.
implicitamente richiamato come base normativa delle circostanze attenuanti generiche, la cui massima estensione è stata negata
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 591 c.p.p.
implicitamente rilevante per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente o manifestamente illogica; è invece insindacabile la valutazione di merito che si fondi su elementi concreti come gravità della condotta, assenza di resipiscenza effettiva e irrilevanza della confessione rispetto a un quadro probatorio già completo.
- La doglianza sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale e da specifiche ragioni di sproporzione; in mancanza, il motivo è generico e non è scrutinabile nel merito.
- Quando la pena è stata determinata con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. è contenuto entro limiti non manifestamente irragionevoli, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente.
- Il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla necessità di specificare i singoli aumenti per continuazione opera solo se vi siano plurimi aumenti riferiti a reati eterogenei o comunque situazioni che richiedano una distinta intellegibilità del percorso sanzionatorio; non è automaticamente estensibile a un unico aumento per un solo reato satellite.
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